Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27737/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un istituto di credito, munito di decreto ingiuntivo non opposto nei confronti della società debitrice principale e dei due fideiussori, aveva agito per far dichiarare l'inopponibilità, l'inefficacia o la nullità, in via principale per simulazione e in via subordinata ai sensi dell'azione revocatoria, dell'atto notarile con cui i due debitori e un terzo avevano costituito un fondo patrimoniale destinandovi alcuni immobili di loro proprietà. I debitori si erano difesi contestando la domanda revocatoria e, in appello, avevano insistito per l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio volta a stimare il valore dei beni conferiti nel fondo e di quelli rimasti fuori dal vincolo, al fine di dimostrare l'assenza di eventus damni e l'adeguata capienza patrimoniale residua. In cassazione hanno dedotto la violazione degli artt. 2697 e 2901 c.c. e degli artt. 61 e 194 c.p.c., sostenendo che il diniego della c.t.u., qualificata come esplorativa, li avrebbe illegittimamente privati di un mezzo necessario per assolvere l'onere probatorio sull'assenza del pregiudizio alle ragioni creditorie.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione sulla necessità e utilità della consulenza tecnica d'ufficio appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e che il relativo diniego è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o di errori di diritto, qui non ravvisati. La Corte di merito aveva infatti spiegato che la c.t.u. non può supplire all'onere probatorio della parte e che, nel caso concreto, l'accertamento richiesto si sarebbe tradotto in un'indagine meramente esplorativa. È stato inoltre ribadito che la dimostrazione della consistenza del patrimonio residuo, ai fini dell'esclusione dell'eventus damni nell'azione revocatoria, poteva essere fornita con altri mezzi di prova e non necessariamente tramite c.t.u. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    richiamato come base della domanda di simulazione/inopponibilità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come fondamento dell'azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace l'atto dispositivo nei confronti del creditore

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte ribadisce che tale onere resta a carico di chi allega l'assenza di eventus damni

  • art. 61 c.p.c.

    invocato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio, che è mezzo ausiliario rimesso al giudice di merito

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma di legittimazione del motivo per violazione di legge dedotto in cassazione

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    richiamato per la richiesta di c.t.u. formulata nella fase di merito

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato per l'intervento in appello della società cessionaria del credito

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio ausiliario e non può essere utilizzata per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte.
  • La scelta di disporre o negare la c.t.u. rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • In tema di azione revocatoria ordinaria, chi intende contrastare la domanda deducendo l'assenza dell'eventus damni deve poter provare la capienza del patrimonio residuo con qualsiasi mezzo idoneo; la c.t.u. non è necessaria quando l'accertamento richiesto sarebbe meramente esplorativo.
  • Il diniego della consulenza tecnica è legittimo quando l'indagine richiesta non serve a valutare fatti già acquisiti, ma a ricercare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione.
  • La prova della sufficienza del patrimonio residuo rispetto al credito non impone necessariamente un accertamento tecnico, potendo essere fornita con mezzi probatori ordinari.

Come è indicizzato

MaterieProveFideiussione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.