Cassazione Civile, Ordinanza n. 30717/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010 con cui l’Ufficio aveva determinato un maggior reddito imponibile e recuperato IRPEF, ritenendo che compensi per prestazioni professionali, certificati dalla ASL di Bari per euro 79.561 e relative ritenute per euro 15.912, fossero stati percepiti dalla persona fisica e non dall’associazione professionale di cui egli faceva parte. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo che il reddito fosse stato già dichiarato dall’associazione e che l’accertamento comportasse una duplicazione d’imposta. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non aveva considerato la certificazione Mod. 770 della ASL di Bari che attestava l’erogazione dei compensi al professionista persona fisica; 2) violazione o falsa applicazione degli artt. 44 e segg. del d.P.R. 917/1986 e dell’art. 2607 c.c., perché la CTR aveva attribuito il reddito all’associazione sulla base della sola dichiarazione di quest’ultima, senza prova che essa avesse effettivamente eseguito le prestazioni per conto dell’ASL.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e connessi i due motivi. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, affinché riesamini la controversia tenendo conto della certificazione resa dalla ASL e degli altri elementi di prova addotti dalle parti. La CTR dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso che vi fosse una indebita duplicazione d’imposta, osservando che l’Ufficio aveva indirizzato l’accertamento solo nei confronti del contribuente, e che l’associazione non aveva comunque effettuato alcun versamento d’imposta. È stato inoltre ritenuto decisivo il dato della certificazione del sostituto d’imposta che indicava come percettore la persona fisica.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
è il vizio dedotto per la mancata considerazione della certificazione Mod. 770 della ASL di Bari, ritenuta fatto decisivo ai fini dell’imputazione del reddito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione o falsa applicazione
è il parametro per censurare l’erronea attribuzione del reddito all’associazione professionale in assenza di adeguata prova
artt. 44 e segg. d.P.R. n. 917/1986
richiamati come norme sostanziali in tema di qualificazione del reddito e della sua imputazione fiscale
richiamato dal ricorrente come norma violata, in relazione alla corretta imputazione dell’attività e dei relativi compensi nell’ambito dell’associazione professionale
richiamato per la trattazione camerale e il contraddittorio nella fase di legittimità
Massime di principio
- In tema di imputazione fiscale dei compensi professionali, la certificazione del sostituto d’imposta costituisce un elemento probatorio decisivo sulla persona del percettore e non può essere superata senza un adeguato confronto con gli altri elementi di causa.
- La mera dichiarazione fiscale di un’associazione professionale non basta, di per sé, a dimostrare che i compensi certificati a favore di un singolo professionista debbano essere imputati all’ente associativo.
- L’eventuale rischio di duplicazione d’imposta non sussiste quando l’Amministrazione notifica l’accertamento a un solo soggetto ritenuto obbligato, restando eventuali rimedi restitutori eventualmente riferibili ad altri soggetti estranei al giudizio.
- Il giudice di merito deve esaminare i documenti fiscali decisivi e motivare in modo coerente la diversa imputazione del reddito, non potendo fondare la decisione su elementi privi di reale valenza probatoria.
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