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Sentenza

Sentenza del 28/10/2020 n. 23688 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione era se una ONLUS debba essere esentata dal pagamento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo di un ricorso giurisdizionale. L'ONLUS sosteneva l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 27-bis della Tabella B al DPR n. 642/1972 (esenzioni dall'imposta di bollo per ONLUS) e, per collegamento, dell'art. 10 del DPR n. 115/2002 (esenzioni dal contributo unificato per procedimenti gia' esenti da bollo), ritenendo che gli "atti" ivi indicati comprendessero anche gli atti processuali. Il ricorrente (l'Amministrazione) invece sosteneva che l'esenzione e' di natura soggettiva e/o limitata agli atti amministrativi elencati, mentre gli atti processuali sono disciplinati specificamente dal sistema del contributo unificato che ha natura tributaria e non rientrano nella previsione di esenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del ricorrente, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della ONLUS. La Corte ha ritenuto che l'art. 27-bis della Tabella B del DPR 642/1972 e l'art. 10 del DPR 115/2002 non estendono l'esenzione agli atti processuali in generale: l'elencazione delle esenzioni e' tassativa e le agevolazioni si riferiscono all'oggetto del procedimento (criterio di meritevolezza), non alla sola qualita' soggettiva dell'ente che agisce. Il contributo unificato e' qualificato come prelievo tributario inerente al finanziamento del servizio giudiziario e non puo' essere escluso semplicemente per la qualifica di ONLUS. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le doglianze di contrasto con norme internazionali o comunitarie (es. Convenzione di Aarhus) e ha richiamato l'esistenza di strumenti come il gratuito patrocinio. Spese di merito compensate; spese di Cassazione a carico della ONLUS per Euro 400,00 oltre rimborso spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 642/1972, art. 1

    "Sono soggetti alla imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa."

    Stabilisce la tassativita' dell'elencazione degli atti soggetti a bollo; le esenzioni devono risultare dalle specifiche voci tariffarie.

  • D.P.R. n. 642/1972, Tabella B, art. 27-bis

    "Atti, documenti, istanze, contratti... posti in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)"

    L'esenzione dall'imposta di bollo e' stata riconosciuta a talune categorie di atti riferibili agli enti non commerciali; la Corte interpreta tale voce in senso restrittivo, riconducendola agli atti amministrativi/documentali elencati e non agli atti processuali.

  • L. n. 266/1991, art. 8

    Norma quadro sulle agevolazioni per il volontariato richiamata a supporto della tesi dell'ONLUS, ma interpretata dalla giurisprudenza in senso restrittivo: le agevolazioni per "atti" riguardano atti amministrativi, non gli atti processuali.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 9

    "E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo..."

    Disciplina la debenza generale del contributo unificato per i procedimenti civili, amministrativi e tributari, con riferimento agli importi e alle modalita'.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 10

    "Non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente, secondo previsione legislativa... dall'imposta di bollo..."

    Consente esenzioni dal contributo unificato solo per i processi che risultano gia' esenti da bolli/spese per espressa previsione legislativa; la Corte ha ritenuto che la condizione non ricorra per i ricorsi della ONLUS, perché l'esenzione dall'imposta di bollo non copre gli atti processuali.

  • Decreto Legislativo n. 460/1997, art. 17

    Norma che ha riorganizzato la disciplina degli enti non commerciali e ha introdotto originariamente disposizioni agevolative per le ONLUS; richiamata per l'origine dell'art. 27-bis ma non sufficiente ad estendere l'esenzione agli atti processuali.

  • Decreto Legislativo n. 117/2017, art. 82 comma 5

    "Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti... posti in essere o richiesti dagli enti di cui all'articolo 82, comma 1, sono esenti dall'imposta di bollo."

    Ripropone ed in qualche parte amplia le agevolazioni per il Terzo Settore, ma secondo la Corte la tecnica legislativa richiede un'interpretazione restrittiva e non consente automaticamente l'estensione dell'esenzione agli atti processuali.

Massime di principio

  • L'esenzione dall'imposta di bollo prevista per le ONLUS (art. 27-bis Tabella B DPR 642/1972) va interpretata restrittivamente: riguarda specifici atti/documenti amministrativi e non comprende automaticamente gli atti processuali (ricorsi, memorie, atti di citazione).
  • Il contributo unificato ha natura tributaria e sostituisce i tributi precedenti (es. bollo) per gli atti giudiziari; l'esenzione dal contributo e' ammessa solo quando la normativa prevede espressamente l'esenzione per quel tipo di procedimento.
  • L'agevolazione fiscale non puo' essere estesa sulla base della sola qualita' soggettiva dell'ente che agisce (es. ONLUS); per ottenere esenzione occorre che la legge individui l'oggetto del giudizio o il tipo di procedimento meritevole di tutela speciale.
  • In materia ambientale o di interesse pubblico, la mera richiamata Convenzione di Aarhus o normative UE non garantisce automaticamente l'esenzione dal contributo: va valutata la compatibilita' con il diritto interno e l'effettiva previsione normativa di esenzioni.
  • Chi ritiene di avere diritto all'esenzione deve formulare apposita dichiarazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo, e puo' comunque valutare l'accesso al gratuito patrocinio se ne ricorrono i requisiti.
  • In caso di vittoria in giudizio, le spese anticipate per il contributo unificato sono normalmente ripetibili nei confronti della parte soccombente; l'assetto delle agevolazioni puo' perseguire anche finalita' deflattive del contenzioso.

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