Cassazione Civile, Ordinanza n. 12970/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento ispettivo svolto da ispettori della DTL e dell'INPS sull'attività di una cooperativa sociale, all'esito del quale l'INAIL ha emesso un certificato di variazione con richiesta di somme complessive pari a euro 12.760,78, per premi asseritamente evasi, sanzioni e interessi. La cooperativa ha proposto azione di accertamento negativo e il tribunale ha accolto solo in parte la domanda. In appello la corte territoriale ha riformato la decisione, ritenendo che tutti i rapporti di lavoro oggetto della causa dovessero qualificarsi come subordinati. La cooperativa ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 2094 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che mancassero elementi idonei a qualificare i rapporti come subordinati e che la corte d'appello avesse errato nella qualificazione della prestazione e nella valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze della ricorrente, pur formalmente prospettate come violazione di legge, investissero in realtà la ricostruzione in fatto e la valutazione degli indici sintomatici della subordinazione, attività riservate al giudice di merito e non censurabili in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione oggi deducibile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non ricorrenti nel caso. La cooperativa è stata condannata anche al pagamento delle spese di lite in favore dell'INAIL e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma è richiamata come parametro per la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato; la Corte ribadisce che la verifica dei relativi indici è accertamento di fatto rimesso al merito.
È evocato dalla ricorrente come norma sulla valutazione della prova, ma la censura è ritenuta inammissibile perché attiene alla ricostruzione fattuale.
È evocato dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria; la Corte non entra nel merito perché la doglianza investe il fatto e non un errore di diritto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio formalmente dedotto, ma non è ritenuto idoneo a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto sulla subordinazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama il limite del vizio motivazionale nei termini oggi consentiti, precisando che non ricorreva nella specie.
È citato nella ricostruzione del giudizio di merito, dove il tribunale aveva inizialmente applicato la presunzione di subordinazione ai rapporti privi di progetto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Consente il raddoppio dell'importo del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte ne dà atto.
Massime di principio
- La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, quando dipende dalla valorizzazione degli indici sintomatici della subordinazione, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla ricostruzione del fatto o sulla valutazione delle prove in una deduzione di violazione di legge, salvo che si denunci l'erronea individuazione dei criteri giuridici di qualificazione del rapporto.
- Il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. riguarda l'errore nell'individuazione della norma o nella sua astratta applicazione, non la contestazione della ponderazione degli elementi fattuali compiuta dal giudice di merito.
- La critica al ragionamento presuntivo seguito dal giudice di merito nella qualificazione del rapporto è scrutinabile solo nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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