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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07325/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I medici hanno agito per ottenere il riconoscimento del diritto a un'adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione, deducendo di aver svolto attività a tempo pieno durante i corsi senza percepire alcun compenso. Hanno impugnato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il loro credito risarcitorio, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel far decorrere il termine decennale di prescrizione dal 27 ottobre 1999 e denunciando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione delle direttive europee in materia, dell'art. 2935 c.c., del d.lgs. n. 257/1991 e della l. n. 370/1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la decisione impugnata si è conformata a un orientamento consolidato secondo cui, per i medici specializzandi che rientrano nel periodo di mancata o incompleta attuazione delle direttive europee, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999. Poiché il primo atto interruttivo era la citazione notificata il 12 dicembre 2016, il diritto risultava prescritto. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, all'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    La censura è stata prospettata come violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ma è risultata inammissibile perché la decisione di merito era conforme a un orientamento di legittimità consolidato.

  • art. 360-bis, n. 1), c.p.c.

    È stata applicata come norma di filtro che rende inammissibile il ricorso quando la sentenza impugnata si è conformata alla giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare il dies a quo della prescrizione; la Corte ha invece ribadito che, nei casi analoghi, il termine decorre dal 27 ottobre 1999.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Indicato come intervento normativo di trasposizione tardiva e incompleta delle direttive europee sui compensi ai medici specializzandi.

  • l. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    Considerato la norma che ha parzialmente colmato la lacuna, facendo sorgere nei soggetti esclusi la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe dato ulteriori atti di adempimento; da qui la decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999.

  • direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE

    Sono state considerate le direttive europee la cui tardiva e incompleta trasposizione ha determinato la situazione di inadempienza dello Stato italiano.

  • direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, 36/05

    Invocate in ricorso come fonti europee rilevanti per il diritto alla remunerazione dei medici specializzandi.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto giusta la condanna ulteriore per responsabilità aggravata, in ragione della proposizione di un ricorso su una questione già ripetutamente decisa in modo fermo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei giudizi promossi dai medici specializzandi per il riconoscimento dell'adeguata remunerazione dovuta in base alla normativa europea recepita tardivamente, la pretesa risarcitoria decorre, per i soggetti esclusi dall'art. 11 l. n. 370/1999, dal 27 ottobre 1999.
  • Quando la sentenza impugnata si conforma a un orientamento di legittimità consolidato e costante, il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • Ai fini della prescrizione della pretesa risarcitoria per mancata attuazione di direttive europee, rileva il momento in cui il creditore ha acquisito la ragionevole certezza della non emanazione di ulteriori atti satisfattivi da parte dello Stato.
  • La reiterazione in cassazione di questioni già risolte in modo stabile dalla giurisprudenza può giustificare, oltre alla condanna alle spese, anche la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamigliaResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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