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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22806/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando in sostanza la condanna pronunciata nei precedenti gradi di merito per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per un'ipotesi di reato in materia di stupefacenti. Con il primo motivo ha contestato la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, sostenendo che la sostanza stupefacente fosse destinata a uso personale e chiedendo, in sostanza, una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato in appello. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., prospettando che vi fossero i presupposti per applicarla in ragione della complessiva offensività della condotta. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a una non consentita rivisitazione del merito e comunque reiterativo di doglianze già formulate in appello; quanto al secondo motivo, lo ha giudicato manifestamente infondato, osservando che la questione non era stata dedotta in appello e che, in ogni caso, non risultavano dagli atti elementi immediatamente valutabili idonei a fondare la causa di non punibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Integra la fattispecie di reato per la quale l'imputato era stato condannato; dalla motivazione emerge che la difesa contestava la destinazione a uso personale della sostanza, sostenendo implicitamente la riconducibilità della condotta a un'ipotesi non punibile o comunque estranea alla fattispecie contestata.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere dedotta per la prima volta in cassazione solo se non sia stata già prospettata in appello e se i presupposti siano immediatamente ricavabili dagli atti senza ulteriori accertamenti fattuali; nel caso concreto tali condizioni non ricorrevano.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La condanna riguarda la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o del compendio probatorio già apprezzato dai giudici di merito, specie quando la censura riproponga argomentazioni già esaminate in appello.
  • La destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale è un tema di fatto la cui confutazione può fondarsi su elementi quali il dato ponderale e le modalità di occultamento, se logicamente valorizzati dalla motivazione di merito.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere dedotta per la prima volta in cassazione solo se non sia stata già introdotta nei gradi precedenti e se la sua applicazione sia immediatamente desumibile dagli atti senza bisogno di ulteriori accertamenti fattuali.
  • In caso di ricorso inammissibile, il giudice di legittimità applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che ricorrano ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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