Cassazione Penale, Ordinanza n. 21002/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Nel procedimento originato da un incarico di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., le parti civili hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva escluso la configurabilità del delitto contestato. Con l'unico motivo deducevano l'errata applicazione dell'art. 328 c.p., sostenendo che i giudici di merito avessero interpretato in modo arbitrario la locuzione "senza ritardo", limitandola ai soli provvedimenti giurisdizionali urgenti e cautelari, e dunque avessero indebitamente escluso il reato per il ritardo nel deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha affermato che il ritardo nel deposito della relazione nel procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite non integra il delitto di cui all'art. 328, primo comma, c.p., poiché tale procedimento non ha natura cautelare né urgente. Ha richiamato l'orientamento secondo cui l'omesso deposito della consulenza tecnica entro il termine fissato o prorogato non realizza il rifiuto di atti d'ufficio quando, per la tipologia dell'accertamento, l'urgenza non sia ravvisabile e il termine abbia natura ordinatoria, restando previsto dall'ordinamento il rimedio della revoca dell'incarico in caso di grave ritardo ingiustificato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La locuzione si riferisce, nel primo comma, agli atti d'ufficio che presentino connotazione di urgenza; non basta il mero ritardo nel compimento di un'attività dovuta se il procedimento non è cautelare o urgente.
La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite è stata considerata un procedimento non cautelare e non urgente, con conseguente esclusione della tipicità ex art. 328, comma primo, c.p. in caso di ritardo nel deposito della relazione.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il delitto di rifiuto di atti d'ufficio ex art. 328, comma primo, c.p. presuppone che l'atto omesso o ritardato sia connotato da urgenza; la mera inosservanza del termine non è sufficiente quando il termine abbia natura ordinatoria.
- L'omesso o ritardato deposito della consulenza tecnica d'ufficio non integra automaticamente il reato di cui all'art. 328 c.p. se l'incarico riguarda un accertamento per sua natura non urgente o non cautelare.
- Quando l'ordinamento appronta un rimedio endoprocedimentale specifico, come la revoca dell'incarico in caso di grave ritardo ingiustificato, ciò depone contro la trasposizione della vicenda nell'ambito penale.
- In sede di legittimità, il motivo è manifestamente infondato quando si limita a contestare un'interpretazione della norma già coerente con la natura del procedimento e con l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
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