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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11584/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal decreto ingiuntivo ottenuto da una dipendente per il pagamento del premio aziendale di rendimento (PAR) relativo agli anni 2011 e 2012, richiesto sulla base dell'art. 44 del CCNL 12.2.2005 per i quadri direttivi e del personale delle aree professionali delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali e dell'art. 24 del contratto integrativo aziendale del 3.3.2006. La banca proponeva opposizione al decreto, sostenendo che il premio non fosse dovuto perché subordinato al raggiungimento di specifici obiettivi prefissati dalla banca in via discrezionale e che, per l'anno 2011, tali obiettivi non erano stati raggiunti. In appello la banca lamentava che il giudice di merito avesse erroneamente interpretato la disciplina collettiva come se l'erogazione dipendesse soltanto dalla previsione in bilancio di uno stanziamento, attribuendo rilievo decisivo alla mancata attivazione della procedura informativa/sindacale prevista dal contratto collettivo, mentre tale procedura prevederebbe solo un obbligo di informazione e consultazione e non un obbligo di contrarre. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 44 CCNL e 1362, 1363 e 1366 c.c., censurando il metodo interpretativo della Corte d'appello e la ricostruzione delle condizioni di maturazione del premio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della banca, richiamando espressamente precedenti conformi già formatisi sulla medesima fattispecie. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse omesso una puntuale interpretazione letterale e sistematica delle clausole collettive e avesse attribuito rilievo eccessivo alla mancata attivazione della procedura informativa. Secondo la Cassazione, l'art. 44 del CCNL riconosce alla banca un potere unilaterale e discrezionale di prevedere o meno il premio, di determinarne ammontare, criteri e tempi di pagamento, in relazione a prefissati obiettivi specifici, nel rispetto dei canoni di oggettività e trasparenza e degli obblighi di informazione/consultazione sindacale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 44 c.c.n.l. 12.2.2005

    La disposizione è letta come attributiva all'impresa di un potere discrezionale di istituire il premio aziendale di rendimento e di fissarne criteri, importo e tempi, in relazione a obiettivi prefissati e nel rispetto di obblighi di informazione e consultazione.

  • art. 24 Contratto integrativo aziendale 3.3.2006

    È considerato strumento di attuazione della disciplina nazionale e va interpretato in coerenza sistematica con l'art. 44 del CCNL.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte richiama il criterio del senso letterale delle parole come primo e prioritario criterio ermeneutico del contratto.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole devono essere interpretate in modo sistematico e coordinato, valorizzando il collegamento tra disciplina nazionale e integrativa.

  • art. 1366 c.c.

    È evocato quale canone di interpretazione secondo buona fede della disciplina contrattuale.

  • art. 123-ter T.U.F.

    La relazione sulla remunerazione è richiamata nel ragionamento della corte territoriale, ma la Cassazione non ne fa la base dell'interpretazione decisiva.

  • art. 276, comma 4, c.p.c.

    La Corte esclude che l'utilizzazione, in una successiva motivazione, di un precedente pubblicato dopo la decisione in camera di consiglio integri violazione della norma.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per giustificare il rinvio ai precedenti giurisprudenziali conformi nella motivazione.

  • art. 374 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla stabilità del precedente nomofilattico.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 374 c.p.c. per valorizzare l'affidabilità e prevedibilità delle decisioni e la forza del precedente.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione delle clausole collettive, il criterio letterale deve essere prioritario e va svolto prima di ogni ulteriore criterio ermeneutico; se il testo è chiaro, non può essere superato da letture meramente funzionali o da elementi extratestuali.
  • Quando una disciplina contrattuale attribuisce a un'impresa il potere di istituire un emolumento premiale, la verifica del diritto al premio deve muovere dalla natura unilaterale e discrezionale dell'attribuzione, distinguendo tra obbligo di prevedere il premio e mera facoltà di farlo.
  • La previsione di procedure di informazione e consultazione sindacale non equivale, di per sé, a un obbligo di contrarre o di erogare il premio; occorre verificare se la clausola collettiva esprima solo un onere procedurale o anche un vincolo sostanziale di erogazione.
  • Le clausole della contrattazione integrativa devono essere lette in coerenza con quelle del contratto collettivo nazionale da cui derivano e come strumenti di attuazione delle relative previsioni, evitando interpretazioni isolate o atomistiche.
  • In presenza di un orientamento nomofilattico consolidato sulla medesima fattispecie, la Corte tende a confermare il precedente in assenza di argomenti nuovi idonei a giustificare un mutamento di indirizzo.

Come è indicizzato

MaterieContratto di agenziaRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiContrattiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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