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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45930/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., formulata da Valenti (ora succeduta da Marrapodi). Si deduceva che, essendo intervenuta l'assoluzione piena (anche con rito abbreviato) sulla base degli stessi atti a disposizione del giudice della cautela, doveva configurarsi un'ingiustizia formale e quindi essere preclusa la valutazione della condizione ostativa della colpa grave; in sostanza si chiedeva che la pronuncia di assoluzione fosse considerata idonea a provare l'illegittimità originaria della custodia cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314, comma 2, c.p.p. presuppone una decisione irrevocabile che attesti l'illegittimità della misura (di regola l'ordinanza emessa nel procedimento de libertate o altra pronuncia irrevocabile che accerti la carenza dei presupposti degli artt. 273 e 280 c.p.p.). Ha precisato che una sentenza di assoluzione, anche piena e resa in rito abbreviato, non implica automaticamente l'illegittimità originaria del titolo cautelare, perché i parametri valutativi della gravità indiziaria (per la misura cautelare) sono diversi e meno stringenti rispetto a quelli necessari per la condanna. Nel caso concreto l'ordinanza cautelare non era stata annullata e la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la condizione ostativa della colpa grave sulla base di motivazione congrua (conversazioni cifrate, contatti e trattative con narcotrafficanti), per cui la domanda di riparazione è stata legittimamente respinta. Condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Fondamento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; richiede una decisione irrevocabile che attesti l'illegittimità della misura cautelare (in particolare rispetto alla carenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.). La semplice assoluzione di merito non è automaticamente sufficiente a configurare l'"ingiustizia formale".

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Individua il parametro della "gravità indiziaria" come requisito per applicare misure cautelari; la Corte sottolinea la differenza tra questo parametro e il livello probatorio necessario per la condanna.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Stabilisce le condizioni generali per la custodia cautelare; la mancata sussistenza di tali condizioni può fondare la riparazione, ma la loro verifica rileva di regola nel procedimento de libertate.

  • artt. 309-310 cod. proc. pen.

    Procedure de libertate (ordinanze in sede di riesame/appello) le cui pronunce non impugnate o confermate costituiscono, di norma, la decisione irrevocabile richiesta dall'art. 314 comma 2 per la riparazione.

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari; la decisione della Cassazione può costituire la pronuncia irrevocabile ai fini della riparazione.

  • artt. 73-80 d.P.R. 9-10-1990, n. 309 (norme sugli stupefacenti)

    Indicano i reati contestati all'imputato; richiamate per contestualizzare il procedimento originario, ma non incidono direttamente sul principio giuridico relativo alla riparazione per ingiusta detenzione.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato come norma penale relativa alla responsabilità; richiamo contestuale alle imputazioni assolte.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Citato nella giurisprudenza come esempio di ipotesi in cui la sentenza di merito può implicitamente accertare l'illegittimità originaria della custodia (es. proscioglimento per causa che esisteva al momento della custodia).

Massime di principio

  • Per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. è normalmente necessaria una decisione irrevocabile che attesti l'illegittimità della misura cautelare (es. ordinanza de libertate non impugnata, pronuncia di Cassazione); la mera assoluzione di merito non vale automaticamente come tale decisione.
  • Occorre distinguere ingiustizia formale (quando la misura è oggettivamente illegittima per difetto dei presupposti degli artt. 273 e 280 c.p.p.) e ingiustizia sostanziale: la qualificazione condiziona la possibilità di escludere la valutazione della colpa grave.
  • I parametri valutativi della gravità indiziaria (necessari per adottare misure cautelari) sono diversi e meno stringenti rispetto al parametro probatorio richiesto per la condanna (oltre ogni ragionevole dubbio); quindi un'assoluzione non dimostra necessariamente l'assenza di gravità indiziaria all'epoca della misura.
  • In procedimenti con rito abbreviato la coincidenza degli atti a disposizione del giudice cautelare e del giudice di merito non determina automaticamente il riconoscimento dell'ingiustizia formale: bisogna verificare se e quale decisione abbia accertato l'illegittimità originaria del provvedimento di custodia.
  • Se l'ordinanza cautelare non è stata annullata o revocata per difetto dei presupposti e il giudice della riparazione motivatamente ritiene sussistente la colpa grave o la correttezza dell'adozione della misura, la domanda di riparazione può essere legittimamente respinta.

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