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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45891/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di violazione di legge e di motivazione relativo all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000: la difesa sosteneva che il dolo specifico avrebbe dovuto comprendere la consapevolezza del superamento della soglia di punibilità; 2) vizio di violazione di legge e di motivazione relativo al reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000: la difesa contestava che le fatture ritenute sovrafatturazioni fossero in realtà anticipazioni o pagamenti legittimi collegati a un contratto di sponsorizzazione e che la documentazione fosse stata estrapolata dal contesto; 3) omessa motivazione della Corte d'appello circa la richiesta di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha chiarito che per l'art. 5 è necessario il fine specifico di evadere le imposte e la rappresentazione/volizione dell'omessa dichiarazione e del superamento della soglia, ma la consapevolezza del superamento della soglia non costituisce un elemento autonomo del dolo specifico bensì rientra nella previsione/volizione (dolo generico). Ha rilevato altresì che i giudici di merito non hanno motivato adeguatamente in ordine al dolo, limitandosi a inferire questo dalla caoticità della contabilità, e ha annullato la sentenza limitatamente al capo a) (art. 5). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito secondo cui le fatture prive di logicità e non corrispondenti ad incassi effettivi dimostravano la falsità, e non era necessario accertare la congruità economica rispetto alla squadra di pallavolo. Il terzo motivo è stato accolto: la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di non menzione, per cui la sentenza è stata annullata anche per questa omissione. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo a) e all'omessa pronuncia sulla non menzione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Testo vigente all'epoca dei fatti: "È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro 77.468,53". Testo successivamente vigente: "È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila".

    La Corte ha interpretato che il reato richiede la rappresentazione e la volizione dell'omessa dichiarazione e del superamento della soglia e il "fine di evadere" (dolo specifico). Tuttavia la consapevolezza del superamento della soglia non è un elemento autonomo del dolo specifico ma può rientrare nella previsione/volizione dell'agente (dolo generico).

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    La Corte ha ritenuto che la falsità delle fatture possa essere desunta da elementi obiettivi quali la numerazione illogica e la mancanza di corrispondenza tra le fatture e gli effettivi incassi. La finalità o la ragione economica addotta dall'imputato (es. sponsorizzazione) richiede la prova concreta e non basta come deduzione teorica.

  • artt. 12 e 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norme richiamate per l'applicazione delle pene accessorie e della confisca; richiamate nella motivazione relativa alle misure accessorie applicate in primo e secondo grado.

  • d.lgs. n. 158/2015

    Riferimento normativo che ha modificato la disciplina sanzionatoria e le soglie; la Cassazione osserva che la struttura materiale del reato è rimasta immutata rispetto agli elementi del dolo.

Massime di principio

  • Per il reato di omessa dichiarazione (art. 5) è necessario provare la volontà di omettere la dichiarazione e il fine di evadere le imposte; non è invece necessario dimostrare che l'agente fosse cosciente, come elemento autonomo, di superare la soglia di punibilità (tale circostanza rientra nella previsione/volizione).
  • La sola caoticità o carenza formale della contabilità non è di per sé sufficiente a provare il dolo di evasione: i giudici devono operare un convincimento motivato che colleghi gli elementi contabili a una volontà evasiva.
  • In caso di fatture contestate (art. 8), la corte può inferire la falsità dalla mancanza di corrispondenza tra fatture e incassi reali, numerazione illogica o altri elementi oggettivi; però l'esistenza di un contratto (es. sponsorizzazione) può giustificare pagamenti atipici solo se provata concretamente e con elementi contabili coerenti.
  • I giudici di merito devono esprimersi su tutte le richieste rilevanti delle parti (es. non menzione nel casellario): l'omessa pronuncia su tali richieste è motivo di annullamento e rinvio.
  • In situazioni analoghe, per difendersi efficacemente, occorre produrre documentazione contrattuale e contabile integrale che dimostri la corrispondenza tra fatture e prestazioni/incassi e spiegazioni credibili e documentate per eventuali irregolarità nella numerazione o nella gestione contabile.

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