Cassazione Penale, Sentenza n. 45902/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le società hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Cosenza che aveva accolto l'appello del P.M. ed autorizzato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del presunto profitto derivante da un'associazione per delinquere. Le censure principali riguardavano: (i) la presunta erronea qualificazione eccessiva del "fumus" del reato associativo (mancata prova di una struttura associativa anche rudimentale); (ii) la mancata verifica dei presupposti di interesse e vantaggio ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 231/2001; (iii) l'errata individuazione e quantificazione del profitto confiscabile, ricondotto al risparmio d'imposta derivante da reati tributari; (iv) l'illegittimità dell'applicazione della misura del commissariamento giudiziale per fatti che, secondo le ricorrenti, non le riguardavano direttamente. NUOVA CITTA' ECOLOGICA ha inoltre contestato la propria autonomia aziendale e la sproporzione della quantificazione del profitto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i profili che contestavano la sussistenza del fumus del reato associativo e la legittimità del commissariamento: ha ritenuto che il Tribunale di Cosenza avesse fornito adeguata motivazione circa l'esistenza di una struttura, i collegamenti societari, il ruolo di fatto dei promotori e l'utilizzo di più società per il programma criminoso. Tuttavia la Corte ha accolto le censure relative all'individuazione e quantificazione del profitto del reato associativo, perché il Tribunale si era limitato ad un rinvio apodittico alle valutazioni del P.M. e agli atti investigativi senza svolgere una autonoma e adeguata motivazione e distinzione tra profitto dell'associazione e profitto dei reati-fine (con particolare riguardo al fatto che i reati tributari erano stati inseriti tra i reati-presupposto del d.lgs. 231/2001 solo successivamente). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla determinazione del profitto e ha disposto il rinvio al Tribunale di Cosenza per nuovo giudizio sulla quantificazione; per il resto i ricorsi sono stati rigettati.
Norme richiamate
Norma sull'associazione per delinquere: la Corte ha ritenuto che per la configurazione del reato sia sufficiente una struttura organizzativa anche minima ma idonea a realizzare gli scopi criminosi, alla luce degli elementi fattuali emersi
Norma che disciplina l'appello contro provvedimenti in materia di misure cautelari: utilizzata per ammettere l'impugnazione del provvedimento impugnato
Principio secondo cui l'ente risponde per specifici reati-presupposto quando vi è interesse o vantaggio: le ricorrenti hanno contestato l'accertamento di tali presupposti, ma la Corte ha ritenuto fondata la censura solo con riferimento alla quantificazione del profitto
Disposizione relativa alla confisca e al sequestro per reati presupposto: la Corte ha sottolineato la necessità di individuare il profitto con motivazione autonoma e distinta rispetto ai profitti dei reati-fine
art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001 (introdotto dalla L. n. 124/2019)
Riferimento all'entrata nell'elenco dei reati-presupposto dei delitti tributari: la Corte ha richiamato che l'inclusione di tali reati è successiva ai fatti contestati, pertanto occorre cautela nel ricondurre automaticamente il "profitto" dell'associazione al risparmio d'imposta dei reati-fine
Massime di principio
- Per la configurazione dell'associazione per delinquere è sufficiente una struttura organizzativa anche minimale, purché idonea e adeguata al perseguimento stabile di obiettivi criminosi; l'accertamento si fonda su elementi di collegamento tra società, ruoli di fatto e continuità delle condotte
- Nelle misure cautelari su enti ex d.lgs. 231/2001 la determinazione del "profitto" confiscabile deve essere motivata autonomamente dal giudice e non può limitarsi a un rinvio apodittico alle valutazioni del P.M. o ad atti investigativi complessi
- Il profitto dell'associazione deve essere distinto e valutato separatamente dal profitto ricavato dai reati-fine: la confisca ai sensi del d.lgs. 231 richiede un nesso causale diretto e una quantificazione specifica del vantaggio economico riconducibile all'ente
- Quando i delitti presupposto sono stati inseriti nella disciplina 231 in epoca successiva ai fatti contestati, occorre particolare attenzione interpretativa e motivazionale prima di ricondurre automaticamente utilità patrimoniali al paradigma sanzionatorio dell'ente
- Il giudice può sostituire le sanzioni interdittive con misure come il commissariamento se sussistono gravi carenze organizzative, periculum in mora e concrete condotte distrattive; la motivazione deve chiarire questi presupposti
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