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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45895/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Cuneo del 14/12/2021 che aveva condannato l'imputato per due violazioni del Testo Unico ambientale: stoccaggio di rifiuti non pericolosi (materiale di cantiere) e abbruciamento di rifiuti derivanti dalla pulizia di un magazzino. Il ricorso denunciava: 1) mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; 2) mancata concessione della sospensione condizionale della pena; 3) vizio di motivazione quanto alla quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte ritenendolo fondato rispetto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale stereotipata e carente: non è sufficiente il richiamo al solo numero di violazioni o al mero quantitativo di rifiuti per escludere la causa di non punibilità; occorre valutare l'effettivo pericolo di danno o la compromissione ambientale concreta, tenendo conto anche di composizione dei rifiuti, modalità e circostanze della condotta, e altri indicatori (natura e gravità degli illeciti, finalità, modalità esecutive, periodo, intensità del dolo, comportamenti successivi). Pertanto la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis e alla mancata concessione della sospensione condizionale, rinviando per nuovo giudizio su questi punti al Tribunale di Cuneo in diversa composizione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto e ha dichiarato irrevocabile l'accertamento della responsabilità penale ai sensi dell'art. 624 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità può trovare applicazione anche quando siano contestate più violazioni, ma l'ostatività non può basarsi solo sul numero o sul quantitativo: è necessario valutare l'effettivo pericolo di danno o la compromissione ambientale concreta derivante dalla specifica condotta, considerando composizione dei rifiuti, modalità e circostanze.

  • art. 256, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 152/2006

    Individua il divieto di stoccaggio e di gestione non autorizzata dei rifiuti; qui le due violazioni contestate sono riconosciute rispettivamente per lo stoccaggio di materiali da cantiere e per l'abbruciamento di rifiuti.

  • Sentenza SS.UU. Tushaj, n. 13681 del 25/02/2016

    Principio secondo cui il comportamento è considerato abituale ai fini ostativi all'art. 131-bis quando l'autore abbia commesso almeno due illeciti, oltre a quello processato, anche successivamente; criterio utile ma va integrato con ulteriori valutazioni.

  • Sentenza SS.UU. Ubaldi, n. 18891 del 27/01/2022

    Estende l'analisi per l'applicabilità dell'art. 131-bis nei casi di reato continuato: occorre considerare indicatori come natura e gravità degli illeciti in continuazione, tipologia dei beni giuridici, entità delle norme violate, finalità e modalità esecutive, motivazioni, conseguenze, periodo e contesto, intensità del dolo e rilevanza dei comportamenti successivi.

  • Sentenza Sez. 3, Crocetti, n. 5410 del 17/10/2019 (dep. 2020)

    Nel deposito incontrollato di rifiuti non è sufficiente il solo riferimento alla quantità: va valutato l'effettivo pericolo o la compromissione ambientale concreta derivante dalla specifica condotta.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità; la Corte ha ritenuto irrevocabile la condanna sul piano dell'affermazione della responsabilità, limitando l'annullamento ai soli profili relativi all'art. 131-bis e alla sospensione condizionale della pena.

Massime di principio

  • Per valutare l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. non basta il numero di illeciti o il mero quantitativo di rifiuti: il giudice deve valutare l'effettivo pericolo o la compromissione ambientale concreta derivante dalla specifica condotta (composizione dei rifiuti, modalità di deposito/smaltimento, luogo, durata, ecc.).
  • La presenza di più violazioni non determina automaticamente l'ostatività della causa di non punibilità: va verificata l'abitualità o la continuazione con riferimento agli indicatori indicati dalla giurisprudenza di legittimità (natura/gravità, finalità, modalità, periodo, intensità del dolo, comportamenti successivi).
  • Nei reati ambientali, non esistono criteri quantitativi astratti per escludere la non punibilità; la valutazione è concreta e caso-per-caso.
  • La sospensione condizionale della pena può essere concessa anche per la pena pecuniaria e il diniego non può fondarsi su valutazioni di "comodo" al posto dell'imputato: il giudice deve motivare in concreto i motivi ostativi.
  • Se la Cassazione annulla solo su profili limitati (es. applicabilità dell'art. 131-bis o sospensione), l'accertamento della responsabilità resta irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.; il giudice di merito, in diversa composizione, dovrà riesaminare esclusivamente i profili rinviati.
  • In caso di deposito o smaltimento illecito di rifiuti, il giudice deve considerare anche elementi tecnici (composizione dei rifiuti, pericolosità, potenziale dispersione) oltre alla mera quantità.

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