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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18788/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, dopo un precedente annullamento limitato alla mancata valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di cocaina a fini di spaccio. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di lieve entità ex art. 62 n. 4 c.p.; 2) erronea determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto non adeguatamente motivato. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e, in parte, ripetitivi di censure già esaminate in appello, osservando che la valutazione della Corte territoriale era logica e coerente con il quadro probatorio e che in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito. È stata inoltre ritenuta congrua la motivazione sulla pena, perché la sanzione era stata irrogata in prossimità dei minimi edittali, con concessione delle attenuanti generiche e richiamo alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ha ritenuto corretta l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., poiché il potenziale profitto derivante dalla commercializzazione delle dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata escludeva la tenuità del vantaggio patrimoniale. Ha inoltre ritenuto non censurabile in cassazione la quantificazione della pena, poiché la Corte di merito aveva applicato i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e la pena era stata collocata in prossimità del minimo edittale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di lieve entità è esclusa quando il vantaggio economico ricavabile dall'attività illecita non sia tenue, valutandosi anche il potenziale guadagno derivante dalla cessione della sostanza stupefacente e le concrete modalità del fatto.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice contestata per la detenzione di cocaina a fini di spaccio in quantità idonea a ricavare circa 31 dosi.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La gravità del reato e la personalità dell'imputato possono essere valorizzate per giustificare la quantificazione della pena, specie quando la sanzione è vicina ai minimi edittali.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che vi siano ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa degli elementi di fatto già scrutinati in merito quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non manifestamente illogica.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di lieve entità richiede che il vantaggio economico derivante dal reato sia davvero tenue; tale requisito può essere escluso anche sulla base del numero di dosi ricavabili dalla sostanza e del prezzo di mercato delle stesse.
  • La valutazione sulla congruità della pena è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la sanzione non sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
  • Una motivazione specifica sulla quantificazione della pena è necessaria soprattutto quando la pena si discosti sensibilmente dalla media edittale; se la pena è prossima ai minimi e il giudice richiama gravità del fatto e personalità dell'imputato, la motivazione può essere sintetica.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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