Cassazione Civile, Ordinanza n. 10079/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (vettore)
La controversia
La controversia nasce da un trasporto stradale di materiale farmaceutico affidato a un vettore principale, che a sua volta incaricava un sub-vettore e, per l’ultimo tratto, un ulteriore sub-vettore. Durante il trasporto il carico veniva sottratto da rapinatori. L’assicuratrice della mittente, dopo aver indennizzato la propria assicurata, agiva in surrogazione contro il vettore principale per il risarcimento; il vettore principale chiamava in garanzia il sub-vettore intermedio e il sub-vettore finale; il sub-vettore intermedio chiedeva a sua volta manleva al sub-vettore finale. Il Tribunale condannava il vettore principale verso l’assicuratrice, accoglieva la garanzia del vettore verso il sub-vettore intermedio, ma rigettava le domande verso il sub-vettore finale ritenendo prescritta la domanda di garanzia del sub-vettore intermedio. La Corte d’appello confermava. In Cassazione il sub-vettore intermedio proponeva tre motivi: 1) omessa pronuncia sul motivo di appello con cui contestava la propria responsabilità e l’affermazione di colpa grave, lamentando che la Corte territoriale non si fosse espressa; 2) errore nel ritenere tardiva e inammissibile la produzione in appello della prova documentale dell’invio e della ricezione di una raccomandata del 22 ottobre 2015, dedotta come atto interruttivo della prescrizione; 3) omessa/motivazione apparente nel rigetto della censura di ultrapetizione, perché il primo giudice avrebbe deciso sull’eccezione di prescrizione sulla base di un fatto diverso da quello originariamente allegato dalla controparte. La ricorrente sosteneva inoltre che la controeccezione di interruzione della prescrizione fosse stata correttamente proposta e che la prova della ricezione della raccomandata dovesse essere ammessa in appello, richiamando la giurisprudenza sull’art. 345 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha escluso l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla responsabilità, ritenendo che la Corte d’appello avesse comunque esaminato e respinto, almeno implicitamente, anche le doglianze del sub-vettore sulla colpa grave e sui dispositivi anti-jammer. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, perché la produzione documentale in appello era tardiva e inammissibile alla luce del testo vigente dell’art. 345, comma 3, c.p.c., applicabile al giudizio introdotto dopo la riforma del 2012: la produzione di nuovi documenti è ammessa solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile, requisito non allegato né provato. Il principio delle Sezioni Unite richiamato dalla ricorrente è stato giudicato non pertinente perché riferito al vecchio testo della norma. Infondato anche il terzo motivo: non vi era ultrapetizione, poiché il tema della prova dell’atto interruttivo della prescrizione e della sua ricezione era già compreso nel thema decidendum derivante da domanda, eccezione di prescrizione e controeccezione di interruzione; chi invoca l’interruzione della prescrizione deve provarla. Rigettato il ricorso principale, la Corte ha dichiarato assorbiti i ricorsi incidentali condizionati. Ha condannato la ricorrente principale al pagamento delle spese in favore del vettore principale e del sub-vettore finale, compensando integralmente le spese tra l’assicuratrice e le ricorrenti incidentali; ha inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di omessa pronuncia viene ricondotta all’error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia è escluso quando la sentenza abbia comunque affrontato, anche implicitamente, il tema devoluto con il motivo di appello.
È richiesto l’adempimento degli oneri di specificità e autosufficienza mediante trascrizione degli atti rilevanti.
Nel testo applicabile al giudizio, la produzione di nuovi documenti in appello è consentita solo se la parte dimostra di non averli potuti produrre in primo grado per causa a sé non imputabile.
La Corte lo richiama come riforma che ha modificato l’art. 345, comma 3, c.p.c., restringendo l’ammissione dei nuovi documenti in appello.
Ha convertito il d.l. n. 83 del 2012, rendendo applicabile il nuovo testo dell’art. 345 c.p.c.
La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi di questa disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di appello, pur senza esaminare in modo analitico tutte le argomentazioni, abbia comunque deciso sul nucleo della censura devoluta con motivazione che ne escluda il fondamento.
- Nei giudizi di appello instaurati dopo la riforma del 2012, la produzione di nuovi documenti è eccezionale e richiede la dimostrazione specifica dell’impossibilità non imputabile di produrli nel primo grado; non basta che il documento sia utile o decisivo.
- Il principio giurisprudenziale formatosi sul vecchio art. 345 c.p.c., che ammetteva i documenti nuovi se ritenuti indispensabili, non è utilizzabile nei giudizi soggetti al testo successivo della norma.
- L’eccezione di ultrapetizione va esclusa quando il giudice di merito si mantenga entro il tema di giudizio risultante dall’intreccio tra domanda, eccezione e controeccezione, e valuti fatti che siano comunque necessari alla decisione della questione dedotta.
- Chi invoca l’interruzione della prescrizione ha l’onere di provare sia l’atto interruttivo sia la sua ricezione da parte del destinatario; in mancanza di tale prova, la controeccezione non può essere accolta.
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