Cassazione Penale, Sentenza n. 12333/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi impugnavano l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di due lotti di "Villa Lilla". Carmen Valentino denunciava: errata applicazione dell'art. 1471 c.c. (sosteneva di non essere più assegnata alla cancelleria fallimentare al momento della gara), errata qualificazione dei fatti ai fini dell'art. 353 c.p. (turbativa d'asta) e dell'art. 615-ter c.p. (accesso abusivo a sistema informatico), nonché la mancanza di interesse ai fini del riesame ex art. 322 c.p.p. Sara Festinese contestava: errata applicazione dell'art. 1471 c.c., vizio di motivazione sul fumus commissi delicti (assenza di mezzi fraudolenti e di alterazione concreta della gara), mancata valutazione della provvista economica (contributi di parenti e mutuo) e insufficiente motivazione sul periculum in mora.
La decisione
Per Carmen Valentino: il ricorso è dichiarato inammissibile per mancanza di interesse concreto ed attuale al riesame del sequestro (il bene è formalmente intestato alla figlia), con condanna al pagamento delle spese e somme a favore della Cassa delle ammende. Per Sara Festinese: il ricorso è accolto nei limiti esposti; la Corte annulla l'ordinanza impugnata con riferimento al sequestro sul bene di Festinese e rinvia al Tribunale di Firenze perché specifichi gli elementi, oltre al vantaggio informativo attribuito a Valentino e all'ipotesi di interposizione, che configurino il fumus commissi delicti e indichino in che cosa consista la concreta turbativa di cui all'art. 353 c.p.; in mancanza di tali elementi il sequestro non può essere mantenuto.
Norme richiamate
La Corte ricorda che la norma civile vieta partecipazione all'asta per soggetti con ruoli nella procedura esecutiva e ha ampia portata; tuttavia la violazione della norma civilistica non equivale automaticamente alla integrazione del reato di turbativa d'asta: serve un quid pluris che dimostri una turbativa concreta.
Il reato è un reato di pericolo 'concreto': non è sufficiente un vantaggio informativo o una mera condotta preparatoria; occorre che le condotte siano state idonee a creare un pericolo concreto di alterazione della libera concorrenza nella gara e che tale idoneità si sia in qualche modo manifestata.
L'accesso abusivo integra responsabilità solo se vi è accesso senza titolo o in violazione dei limiti consentiti; se il soggetto aveva titolo ad accedere o l'accesso ha riguardato informazioni pubbliche/non riservate, il rilievo ai fini cautelari può essere limitato.
La legittimazione dell'indagato a proporre riesame contro il sequestro richiede un interesse concreto ed attuale corrispondente al risultato tipizzato dall'ordinamento (principalmente l'effettiva restituzione della cosa). Un interesse meramente economico indiretto o futuro non è sufficiente.
Applicata per la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Richiamato per il parametro del 'fumus commissi delicti' (pur non richiedendo i gravi indizi di colpevolezza, il sequestro richiede indizi concreti e persuasivi riconducibili all'indagato).
Massime di principio
- Per ottenere il riesame di un sequestro preventivo su un bene non di proprietà dell'indagato è necessario dimostrare un interesse concreto ed attuale correlato direttamente alla restituzione del bene; un interesse meramente indiretto o di natura patrimoniale generica può non essere sufficiente.
- La violazione di un divieto civilistico (es. art. 1471 c.c.) non determina automaticamente la sussistenza del reato di turbativa d'asta: per l'art. 353 c.p. è necessario dimostrare una turbativa concreta della libera concorrenza, non solo un vantaggio informativo o potenziale.
- Nei procedimenti cautelari relativi a turbativa d'asta la tutela cautelare richiede elementi indiziari che colleghino logicamente e fattualmente la condotta alle conseguenze sulla gara; segnalazioni di anomalia o indizi generici, se non correlati a modalità determinanti per l'esito della gara, possono non bastare.
- Le informazioni pubbliche o accessibili telematicamente e l'uso di sistemi informatici automatizzati riducono il peso probatorio di un 'vantaggio informativo' se non è dimostrato come tale vantaggio abbia realmente alterato la concorrenza.
- In ipotesi di presunta interposizione fittizia, è necessario documentare elementi convergenti che provino l'assenza di un interesse reale del presunto interposto (es. provvista economica indipendente, atti preparatori, comportamenti concreti) e dimostrare come ciò abbia inciso sull'andamento della gara.
- Il Tribunale che convalida il sequestro deve motivare puntualmente il fumus commissi delicti con riferimenti precisi agli elementi fattuali posti a base della misura e spiegare in che modo tali elementi traducono la fattispecie astratta in una concreta idoneità a turbare la gara.
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