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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22962/2024 del 20/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un medico, insieme ad altri litisconsorti, aveva chiesto di accertare l’illegittimità della delibera con cui l’azienda sanitaria, in esecuzione di un avviso pubblico per il completamento orario dei medici di medicina generale, aveva conferito l’incarico solo in forma provvisoria, annuale e rinnovabile, invece che a tempo indeterminato. Il ricorrente sosteneva che l’avviso pubblico e l’art. 65 dell’ACN prevedessero un incarico definitivo; deduceva inoltre la violazione dell’art. 97 Cost. e della l. n. 241/1990, nonché l’ammissibilità della prova testimoniale richiesta. La Corte d’appello aveva già rigettato la domanda; in cassazione il ricorso era articolato in tre motivi, tutti centrati sulla pretesa illegittimità del conferimento temporaneo e sulla contraddizione tra lex specialis e delibera applicativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero privi di specificità e autosufficienza ai sensi dell’art. 366 c.p.c., perché l’avviso pubblico richiamato dal ricorrente non era stato trascritto né localizzato nel ricorso e, quindi, non consentiva il controllo sulla denunciata violazione della lex specialis e dell’art. 65 ACN. La Corte ha anche osservato che il ricorso, sul piano astratto, non escludeva la possibilità per le aziende sanitarie di disporre completamenti orari anche temporanei in base alla normativa vigente, e che le censure sul profilo pubblicistico erano formulate in modo generico. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; il mancato richiamo puntuale e la mancata localizzazione degli atti/documenti rendono inammissibili le censure

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    l’onere di deposito dei documenti richiamati può essere assolto indicando in modo idoneo gli atti e la fase del processo in cui sono stati prodotti

  • art. 97 Cost.

    invocato dal ricorrente per denunciare violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, ma la censura è stata reputata generica

  • l. n. 241 del 1990

    invocata dal ricorrente in tema di legalità e correttezza dell’azione amministrativa, ma senza specificazione della concreta violazione

  • art. 65 ACN

    richiamato come base normativa del completamento orario; la Corte rileva che il ricorso non consente di verificare se l’incarico rientrasse nel comma 5 o nel comma 8

  • artt. 63, 65 e 67 ACN di medicina generale

    la Corte afferma, in astratto, che tali norme consentono alle aziende sanitarie di disporre il completamento dell’orario anche in via temporanea secondo le esigenze aziendali

  • art. 60, comma 4, d.P.R. n. 270 del 2000

    richiamato come ulteriore base normativa della possibilità di completamento orario temporaneo

  • norma finale n. 6 ACN medici di medicina generale del 20.1.2005

    indicata dalla sentenza di merito come una delle fonti applicative degli incarichi di completamento orario, senza che sul punto fosse proposta specifica censura

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura fondata sulla violazione di una lex specialis o di un atto amministrativo presuppone la puntuale trascrizione, quantomeno per estratti essenziali, e la localizzazione del documento nel fascicolo; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità e autosufficienza.
  • La deduzione di violazioni di norme di diritto non può risolversi in una mera alternativa interpretazione del contenuto dell’atto richiamato: il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto della disposizione o dell’atto e spiegare in che modo la decisione impugnata lo abbia erroneamente applicato.
  • Quando il ricorso non consente di verificare il contenuto dell’atto su cui si fondano le censure, la Corte non può compiere il controllo richiesto, e la doglianza resta inammissibile anche se si invocano principi di imparzialità, trasparenza e buona fede in modo generico.
  • In presenza di norme collettive di settore che attribuiscano all’amministrazione un margine di scelta tra completamento orario definitivo e temporaneo, il ricorso che presupponga un automatismo in favore della stabilità dell’incarico deve confrontarsi specificamente con l’intero quadro normativo applicabile.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione va interpretato in modo non formalistico, ma resta necessario che gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure siano individuati in modo tale da renderne possibile il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOrario di lavoro e ferie
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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