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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33977/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Catania del 05/07/2021 che aveva condannato Lo Faro per guida senza patente (art. 116 d.lgs. 285/1992) con ammenda di €2.000,00. Il Procuratore Generale ha dedotto: 1) erronea applicazione della normativa sulla depenalizzazione (d.lgs. n. 8/2016) sostenendo che la fattispecie di guida senza patente in caso di recidiva nel biennio non è depenalizzata e comporta, oltre all'ammenda, la pena dell'arresto fino a un anno; 2) errata determinazione della diminuzione di pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p., poiché per le contravvenzioni la riduzione doveva essere della metà e non di un terzo, e inoltre il giudice non ha indicato la pena base secondo i criteri dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha ritenuto illegale la pena irrogata per non avere il giudice applicato la pena detentiva prevista in caso di recidiva nel biennio e per non avere correttamente determinato la riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p.; ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto.

Norme richiamate

  • art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    In caso di guida senza patente con recidiva nel biennio, oltre all'ammenda va applicata anche la pena dell'arresto fino a un anno; tale ipotesi non è stata depenalizzata e quindi la pena detentiva è dovuta.

  • d.lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016

    d.lgs. N. 8 del 15 gennaio 2016

    Ha introdotto misure di depenalizzazione per alcune fattispecie, ma non si applicano alle ipotesi di recidiva nel biennio per guida senza patente; pertanto non esclude l'applicazione della pena dell'arresto prevista da art. 116.

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.

    La diminuzione della pena prevista per l'applicazione del rito (accordo/riconoscimento) va determinata nella misura della metà per le contravvenzioni; una riduzione di un terzo, come operata dal giudice, è errata.

  • art. 133 cod. pen.

    Il giudice deve indicare la pena base determinata secondo i criteri dell'art. 133 c.p. prima di applicare eventuali diminuzioni; l'assenza di tale indicazione rende illegittima la determinazione del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • La depenalizzazione introdotta dal d.lgs. n. 8/2016 non opera automaticamente su tutte le ipotesi: occorre verificare le eccezioni previste dalla normativa, come la recidiva nel biennio per la guida senza patente, che mantiene la rilevanza penale e la possibile applicazione della pena detentiva.
  • In presenza di recidiva nel biennio per guida senza patente (art. 116 c.d.s.) il giudice deve valutare e, se del caso, applicare cumulativamente l'ammenda e la pena dell'arresto fino a un anno; omettere la pena detentiva quando prevista rende il trattamento sanzionatorio illegittimo.
  • Prima di applicare una diminuzione di pena (per es. per il rito o per accordo), il giudice deve indicare la pena base secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la mancata indicazione della pena base invalida la riduzione applicata.
  • Per le contravvenzioni, la riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p. deve essere determinata nella misura della metà; riduzioni in misura diversa sono suscettibili di annullamento in sede di legittimità.
  • Se la sentenza è viziata solo nel trattamento sanzionatorio (es. quantificazione o applicazione di pene accessorie/detentive), la Corte di Cassazione può annullare e rinviare al giudice di merito per nuovo esame limitatamente a tali profili senza rimettere in discussione la responsabilità sostanziale accertata.

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