Cassazione Penale, Sentenza n. 33977/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Catania del 05/07/2021 che aveva condannato Lo Faro per guida senza patente (art. 116 d.lgs. 285/1992) con ammenda di €2.000,00. Il Procuratore Generale ha dedotto: 1) erronea applicazione della normativa sulla depenalizzazione (d.lgs. n. 8/2016) sostenendo che la fattispecie di guida senza patente in caso di recidiva nel biennio non è depenalizzata e comporta, oltre all'ammenda, la pena dell'arresto fino a un anno; 2) errata determinazione della diminuzione di pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p., poiché per le contravvenzioni la riduzione doveva essere della metà e non di un terzo, e inoltre il giudice non ha indicato la pena base secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha ritenuto illegale la pena irrogata per non avere il giudice applicato la pena detentiva prevista in caso di recidiva nel biennio e per non avere correttamente determinato la riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p.; ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto.
Norme richiamate
art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
In caso di guida senza patente con recidiva nel biennio, oltre all'ammenda va applicata anche la pena dell'arresto fino a un anno; tale ipotesi non è stata depenalizzata e quindi la pena detentiva è dovuta.
d.lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016
d.lgs. N. 8 del 15 gennaio 2016
Ha introdotto misure di depenalizzazione per alcune fattispecie, ma non si applicano alle ipotesi di recidiva nel biennio per guida senza patente; pertanto non esclude l'applicazione della pena dell'arresto prevista da art. 116.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.
La diminuzione della pena prevista per l'applicazione del rito (accordo/riconoscimento) va determinata nella misura della metà per le contravvenzioni; una riduzione di un terzo, come operata dal giudice, è errata.
Il giudice deve indicare la pena base determinata secondo i criteri dell'art. 133 c.p. prima di applicare eventuali diminuzioni; l'assenza di tale indicazione rende illegittima la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- La depenalizzazione introdotta dal d.lgs. n. 8/2016 non opera automaticamente su tutte le ipotesi: occorre verificare le eccezioni previste dalla normativa, come la recidiva nel biennio per la guida senza patente, che mantiene la rilevanza penale e la possibile applicazione della pena detentiva.
- In presenza di recidiva nel biennio per guida senza patente (art. 116 c.d.s.) il giudice deve valutare e, se del caso, applicare cumulativamente l'ammenda e la pena dell'arresto fino a un anno; omettere la pena detentiva quando prevista rende il trattamento sanzionatorio illegittimo.
- Prima di applicare una diminuzione di pena (per es. per il rito o per accordo), il giudice deve indicare la pena base secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la mancata indicazione della pena base invalida la riduzione applicata.
- Per le contravvenzioni, la riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p. deve essere determinata nella misura della metà; riduzioni in misura diversa sono suscettibili di annullamento in sede di legittimità.
- Se la sentenza è viziata solo nel trattamento sanzionatorio (es. quantificazione o applicazione di pene accessorie/detentive), la Corte di Cassazione può annullare e rinviare al giudice di merito per nuovo esame limitatamente a tali profili senza rimettere in discussione la responsabilità sostanziale accertata.
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