Cassazione Civile, Ordinanza n. 34421/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una banca aveva concesso nel 2009 un’apertura di credito garantita da ipoteca su immobili di terzi; successivamente l’azienda debitrice era stata riorganizzata e il credito era stato prorogato con ulteriori garanzie personali. Nel 2013, sui beni ipotecati erano stati stipulati tre contratti di locazione novennale, con anticipato pagamento di 18 mensilità e con clausole che limitavano la sublocazione/comodato. La banca aveva quindi agito sostenendo che i contratti fossero simulati in modo assoluto, oppure comunque revocabili ex art. 2901 c.c., perché stipulati in danno delle ragioni creditorie e in un contesto di stretti vincoli familiari tra locatori, amministratori e soci della conduttrice. Il Tribunale aveva accolto sia la simulazione sia, in subordine, la revocatoria; la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 2729 c.c. per mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate per affermare la simulazione; 2) falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e vizio motivazionale per omessa prova dei presupposti soggettivi dell’azione revocatoria, sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato solo l’eventus damni senza motivare su consapevolezza del debitore e del terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione dell’art. 2729 c.c., le ricorrenti miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle presunzioni, senza censurare correttamente l’erronea sussunzione di fatti storici nel paradigma della gravità, precisione e concordanza. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la Corte d’appello, pur occupandosi della simulazione, aveva comunque affrontato il tema del consilium fraudis con motivazione anche implicita, valorizzando i rapporti familiari e societari tra i soggetti coinvolti e la conoscenza delle iscrizioni ipotecarie; ne ha desunto la piena conoscenza o conoscibilità del pregiudizio da parte del debitore e del terzo. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna controricorrente.
Norme richiamate
gravità, precisione e concordanza
La denuncia di violazione della norma è ammissibile solo se si censura l’erronea sussunzione di fatti storici, ritenuti dal giudice di merito presuntivamente significativi, nel paradigma legale delle presunzioni; non basta chiedere una diversa lettura del materiale probatorio.
Ai fini della revocatoria occorrono, oltre all’eventus damni, la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e, per gli atti a titolo oneroso, la partecipazione consapevole del terzo; tali elementi possono risultare anche da motivazione implicita desumibile dal complesso della decisione e dalle circostanze valorizzate dal giudice di merito.
La falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. è censurabile come violazione di legge solo quando il giudice abbia sussunto fatti concreti sotto i requisiti legali delle presunzioni in modo erroneo.
Il motivo non può essere trasformato in una censura di omesso esame quando in realtà mira a una rivalutazione del merito e delle inferenze probatorie.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 2729 c.c. è configurabile solo quando si contesta l’erronea sussunzione di fatti storici nei requisiti di gravità, precisione e concordanza della presunzione; non è sufficiente lamentare, in sostanza, che il giudice avrebbe dovuto apprezzare diversamente le prove.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione del fatto in una censura di falsa applicazione di legge: occorre individuare con precisione il ragionamento presuntivo ritenuto viziato.
- Nell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., la consapevolezza del pregiudizio può essere desunta anche indirettamente da rapporti personali e societari stretti, dalla struttura dell’operazione e dalla conoscenza delle garanzie esistenti; la motivazione può essere implicita purché ricostruibile dal complesso della sentenza.
- Per gli atti a titolo oneroso soggetti a revocatoria, il requisito soggettivo del terzo può essere provato tramite presunzioni, in presenza di indizi univoci circa la conoscenza della situazione debitoria e del pregiudizio arrecato ai creditori.
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