Cassazione Penale, Sentenza n. 41208/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato per errore di fatto l'omessa considerazione delle conclusioni difensive in ordine all'esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 74 DPR 309/90 (in particolare la fattispecie collegata al "numero di dieci o più persone"). Si censura che la Corte di appello e le sezioni di legittimità non avrebbero motivato adeguatamente la sussistenza dell'aggravante, dato che alcuni coimputati erano stati assolti, e si lamenta la mancata spiegazione delle ragioni della scelta giudiziale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il motivo riproponeva la stessa doglianza già esaminata e ritenuta priva di specificità dalla Terza Sezione nella sentenza del 26/09/2023. È stato richiamato il limite della cognizione consentita dal ricorso ex art. 625-bis c.p.p., che non consente una rivalutazione del percorso argomentativo della Corte di legittimità ma soltanto la correzione di errori immediati di percezione di elementi rilevanti. La Corte ha altresì osservato che non risulta che fosse stato proposto un motivo specifico in cassazione relativo alla circostanza di cui al comma 3 dell'art. 74, e che nelle allegazioni risultava contestata la sola circostanza di cui al comma 4. A fronte dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 74 (commi 3 e 4)
L'art. 74 disciplina le circostanze aggravanti per delitti in materia di stupefacenti; la Corte ha valutato che la contestazione difensiva non era specifica rispetto alla qualificazione della circostanza (comma 3 vs comma 4) e che non risultava che fosse stato proposto un motivo mirato in cassazione per contestarne l'applicazione.
Norma sostanziale richiamata come fattispecie di reato (traffico e detenzione di stupefacenti); contestata nella fase di merito e oggetto della sentenza di condanna confermata in punto di responsabilità.
Codice di procedura penale, art. 625-bis
La giurisprudenza richiamata e la Corte hanno interpretato tale rimedio come limitato: il ricorso straordinario per cassazione può correggere solo 'errori di fatto' riconducibili a una erronea percezione immediata di elementi decisivi, non consente una rivalutazione complessiva del percorso argomentativo della Corte di legittimità; la mancata specificità del motivo comporta inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata quale criterio per la determinazione della misura della somma a favore della Cassa delle ammende, in relazione ai coefficienti di colpa e alle cause di inammissibilità rilevate.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. richiede motivi chiari e specifici: non è ammessa la mera riproposizione generale delle censure già devolute alla Corte di legittimità senza indicare l'errore concreto di fatto che si lamenta.
- Non si può utilizzare il ricorso straordinario per ottenere una rivalutazione dell'argomentazione o della valutazione delle prove compiuta dalla Corte di legittimità; il rimedio è ammesso solo per correggere errori immediati di percezione di elementi decisivi.
- Quando si contesta l'applicazione di un'aggravante, è necessario dimostrare che il motivo specifico sia stato proposto nei termini previsti al grado di giudizio precedente (es. in cassazione); l'assenza di allegazione probante circa la presentazione del motivo rende il nuovo ricorso inammissibile.
- Un difetto di specificità nel formulare il motivo (ad esempio non distinguere chiaramente tra diversi commi o plurime aggravanti) può determinare l'inammissibilità della impugnazione straordinaria.
- La declaratoria di inammissibilità comporta generalmente condanna alle spese e può comportare l'obbligo di versamenti alla Cassa delle ammende; perciò è importante valutare la fondatezza e la specificità del motivo prima di proporre il ricorso.
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