Cassazione Civile, Ordinanza n. 06255/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitori)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di gestione patrimoniale titoli sottoscritto con un intermediario bancario. Gli investitori hanno chiesto in via principale di accertare la nullità del contratto per difetto di forma scritta, con condanna della banca alla restituzione di euro 94.065,82 e di un ulteriore importo di euro 30.000,00 per le perdite sui titoli Lehman Brothers; in subordine, hanno chiesto la risoluzione per grave inadempimento dell'intermediario con le medesime conseguenze economiche. Il Tribunale aveva accolto la domanda di nullità e condannato la banca alla restituzione di euro 94.065,82, ritenendo irrilevante una pretesa transazione successiva di euro 25.000,00. La Corte d'appello ha invece accolto il gravame dell'istituto di credito, ritenendo valida ed efficace la transazione intervenuta nel settembre 2010 e affermando che, ai fini dell'art. 1972 c.c., non rilevasse la distinzione tra transazione novativa e non novativa, poiché il contratto originario era solo nullo e non illecito. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. e 1965-1966 c.c. per avere la Corte d'appello esaminato un motivo di gravame asseritamente generico e pronunciato ultra petita; 2) violazione degli artt. 1965, 1966, 1967, 1972, 2697 c.c. e 132 c.p.c. nonché difetto di motivazione, contestando sia la prova e l'efficacia della transazione sia, soprattutto, l'erronea affermazione che la distinzione tra transazione novativa e conservativa fosse irrilevante; 3) violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. e 1965, 1966, 1304, 1373 c.c. per avere esteso alla cointestataria gli effetti della transazione in asserita violazione del divieto di domande nuove; 4) violazione degli artt. 115 c.p.c., 1304, 1350, 1965, 1967, 2697 c.c. e 23 d.lgs. 58/1998 in tema di opponibilità della transazione alla seconda attrice. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e specificità, e inammissibili le censure del terzo e della prima parte del secondo motivo perché nuove o comunque non autosufficienti; ha invece accolto la parte centrale del secondo motivo, affermando che la Corte territoriale ha errato nel ritenere irrilevante la distinzione tra transazione novativa e conservativa ai fini dell'art. 1972 c.c. e nel non accertare in fatto la natura del negozio transattivo. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione; il quarto motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo la parte centrale del secondo motivo di ricorso, dichiarando inammissibili il primo e il terzo motivo e assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, affinché accerti la natura novativa o conservativa della transazione e riesamini la validità dell'accordo alla luce dell'art. 1972 c.c., provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che la distinzione tra transazione novativa e conservativa è decisiva: se la transazione è conservativa e riguarda esecuzione/effetti di un negozio nullo, essa è colpita da nullità; se è novativa, opera la disciplina dell'art. 1972 c.c. secondo i casi previsti dalla norma.
Norme richiamate
il motivo di appello deve essere specifico; in cassazione, chi eccepisce la genericità dell'appello deve riportarne nel ricorso i contenuti essenziali per consentire il controllo ex actis
è censurabile la pronuncia che decida su questioni non devolute dalle parti
comma 1, nn. 3 e 4; comma 10, n. 4
base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuali e vizi di motivazione come prospettati dai ricorrenti
il ricorso deve essere autosufficiente, indicando contenuto e localizzazione degli atti e documenti rilevanti, senza un formalismo eccessivo ma con specificità sufficiente
disciplina generale della transazione richiamata ai fini della qualificazione del negozio intervenuto tra le parti
presupposti della transazione richiamati nel contesto del ricorso e della decisione
richiamato dai ricorrenti in tema di forma e prova del contratto di transazione
la distinzione tra transazione novativa e conservativa è decisiva per stabilire se la transazione che interviene su un titolo nullo sia valida o nulla
richiamato in tema di onere della prova dell'esistenza ed efficacia della transazione
richiamato sotto il profilo della motivazione della sentenza
divieto di domande e questioni nuove in appello
richiamato dai ricorrenti in relazione all'efficacia soggettiva della transazione nei confronti del coobbligato/cointestatario
richiamato dai ricorrenti, ma non oggetto di un autonomo principio decisorio
richiamato in tema di valutazione della prova e del materiale istruttorio
richiamato dai ricorrenti in relazione ai requisiti formali del negozio
richiamato dal ricorrente nel quarto motivo in tema di disciplina degli strumenti/servizi finanziari
norma richiamata nel contesto della transazione e delle reciproche concessioni
la transazione conservativa che regola solo esecuzione o effetti di un negozio nullo resta nulla; la transazione novativa va valutata in base alla natura del titolo sottostante e al tipo di invalidità
richiamato per il deposito delle memorie in vista della decisione camerale
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, chi deduce la violazione dell'art. 342 c.p.c. per genericità dell'appello deve riprodurre nel ricorso, almeno nei passaggi essenziali, il contenuto dei motivi di gravame, così da consentire il controllo di specificità e di autosufficienza senza ricorrere a un esame esplorativo degli atti.
- Le questioni non esaminate dal giudice di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; se il ricorrente le prospetta, deve indicare puntualmente dove e come le abbia già dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
- Ai fini dell'art. 1972 c.c., la distinzione tra transazione novativa e transazione conservativa è decisiva: la prima sostituisce il rapporto preesistente con uno nuovo; la seconda regola solo l'esecuzione o gli effetti del rapporto già esistente.
- Se la transazione è conservativa e interviene sull'esecuzione o sugli effetti di un negozio nullo, la nullità del titolo originario si riflette sulla transazione, che resta nulla anche se le parti hanno raggiunto un accordo transattivo.
- L'accertamento della natura novativa o conservativa della transazione è un accertamento di fatto che deve essere compiuto dal giudice di merito e non può essere aggirato con un'affermazione astratta di irrilevanza della distinzione.
- L'autosufficienza del ricorso per cassazione non impone una trascrizione integrale degli atti, ma richiede comunque una indicazione puntuale degli elementi di fatto e documentali indispensabili per il vaglio della censura.
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