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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18236/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un fallimento per due poste: una somma molto rilevante, asseritamente dovuta alla ricorrente a titolo di rimborso/regresso per IVA di gruppo versata all’Erario quale coobbligata solidale, e una somma minore per il compenso del CTU nominato in un precedente giudizio prefallimentare. Il giudice delegato aveva escluso entrambe le poste; il tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, aveva ammesso solo il credito minore in chirografo e respinto la domanda principale, ritenendo che il debito IVA fosse riferibile all’attività della stessa ricorrente e che, nei rapporti interni tra le società, non vi fosse spazio per un regresso verso la controllante, oltre a escludere la prova di un effettivo trasferimento di provvista o di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare le scritture contabili richiamate. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sull’IVA di gruppo, sulla solidarietà e sul regresso, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente qualificato il debito come proprio anziché come debito solidale e avesse negato il diritto di regresso per somme già fornite alla controllante; 2) violazione delle regole sulle prove e dell’art. 1988 c.c., omesso esame di fatti decisivi e nullità motivazionale, lamentando che il tribunale avesse disatteso documenti, consulenza tecnica, riconoscimenti di debito dell’amministratrice della controllante, accordi ricognitivi e transattivi che avrebbero provato i trasferimenti di provvista e il credito; 3) violazione delle regole sulle spese, per avere il tribunale compensato le spese nei confronti di un interventore tardivo nonostante l’inammissibilità dell’intervento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi, perché il tribunale aveva escluso in fatto e in diritto che, nei rapporti interni, vi fosse una quota di debito ascrivibile alla controllante, negando così qualsiasi regresso ex art. 1299 c.c.; il ricorso presupponeva invece una diversa ricostruzione fattuale non risultante dalla motivazione impugnata. Sul secondo motivo ha ribadito che il giudizio di cassazione non consente una rilettura del materiale istruttorio né una rivalutazione delle prove, e che le doglianze relative agli artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo nei limiti rigorosi delineati dalla giurisprudenza di legittimità; inoltre ha ricordato che l’accertamento incidentale compiuto in sede di istanza di fallimento non fa giudicato. Sul terzo motivo ha affermato che la decisione sulle spese, anche in caso di compensazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 633/1972

    Richiamato per descrivere il regime dell’IVA di gruppo e il suo effetto nei rapporti tra società del gruppo e Fisco.

  • art. 6 l. fall.

    L’istanza di fallimento del creditore non richiede un definitivo accertamento del credito, essendo sufficiente un accertamento incidentale limitato alla legittimazione dell’istante.

  • art. 99, comma 8, l. fall.

    È richiamato per qualificare come tardivo l’intervento di un terzo nel procedimento di opposizione allo stato passivo.

  • art. 1292 c.c.

    Invocato nel ricorso per la solidarietà passiva, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma, valorizzando invece l’esclusione del regresso nei rapporti interni sulla base della motivazione del tribunale.

  • art. 1299 c.c.

    La Corte lo richiama come base del regresso tra condebitori solidali, precisando che nel caso concreto il tribunale aveva escluso che fosse configurabile una quota interna riferibile alla controparte del regresso.

  • art. 1988 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riconoscimento di debito; la Corte non accoglie la censura perché essa mira a una diversa valutazione di merito delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o su fatti non contestati/notori; non è sufficiente dolersi della valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la prova è legale; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro di nullità della motivazione, ma la Corte esclude che le censure del ricorrente integrino un vizio di tal genere.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese; la Corte ribadisce che la statuizione sulle spese è espressione del potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    Menzionato come base della possibile compensazione delle spese, ritenuta insindacabile in cassazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei primi e terzi motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per prospettare nullità del provvedimento per asserito difetto di motivazione o violazione dell’art. 132 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Usato per lamentare omesso esame di fatti decisivi; la Corte non lo ritiene rispettato perché la censura mira in realtà a una rivalutazione delle prove.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la fase camerale e per il deposito delle memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.
  • La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, oppure abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge; non basta denunciare un cattivo apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • L’accertamento incidentale compiuto in sede di istanza di fallimento sulla esistenza del credito ha valore limitato alla legittimazione dell’istante e non fa giudicato tra le parti.
  • In tema di regresso tra condebitori solidali, occorre dimostrare che, nei rapporti interni, una quota del debito sia effettivamente imputabile all’altro condebitore; in mancanza, la pretesa di rimborso non è configurabile.
  • La decisione sulle spese processuali, inclusa la compensazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge effettivamente configurabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoObbligazioni solidaliIVA di gruppo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInsinuazione e verifica dello stato passivo
IstitutiOnere della provaGiudicato

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