Cassazione Penale, Ordinanza n. 36509/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli, indicata nel testo come pronunciata il 14 gennaio 2026 e successivamente come pronunciata il 20 gennaio 2026, che aveva confermato la condanna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per guida in stato di ebbrezza, con l'aggravante di aver cagionato un incidente stradale. Con il primo e il terzo motivo ha lamentato un vizio di motivazione per il mancato accertamento del corretto funzionamento dell'etilometro. Con il secondo motivo ha contestato l'aggravante dell'incidente stradale; con il quarto ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il testo non indica la pena inflitta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo e il terzo motivo sono stati ritenuti non consentiti perché riproponevano una censura già esaminata e respinta in appello: la contestazione difensiva sulla funzionalità dell'etilometro era generica e priva di elementi capaci di porre in dubbio l'omologazione o la revisione dello strumento. Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché le relative questioni non erano state dedotte in appello e non potevano essere introdotte per la prima volta in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la Corte ha escluso ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Giuseppe De Luca ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 20 gennaio 2026 di conferma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di condanna in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.c), comma 2 bis e comma 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 alla pena ritenuta di giustizia.
La disposizione individua il reato per il quale è stata confermata la condanna; il testo non espone ulteriori profili interpretativi relativi alla fattispecie.
art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Giuseppe De Luca ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 20 gennaio 2026 di conferma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di condanna in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.c), comma 2 bis e comma 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 alla pena ritenuta di giustizia.
La disposizione è richiamata quale parte della contestazione per la quale è intervenuta condanna, in relazione all'aggravante di aver cagionato un incidente stradale; il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità.
art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Giuseppe De Luca ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 20 gennaio 2026 di conferma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di condanna in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.c), comma 2 bis e comma 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 alla pena ritenuta di giustizia.
La disposizione è indicata tra quelle poste a fondamento della condanna, ma la decisione non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 379 reg. esec. cod. strada
Si tratta di motivazione del tutto rispettosa dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con cui si è affermato che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 reg. esec. cod. strada debba essere sollecitata dall'imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito.
La contestazione della validità dell'accertamento etilometrico richiede che l'imputato alleghi elementi specifici idonei a mettere in dubbio il rispetto delle prescrizioni di funzionamento, omologazione o revisione; non basta una richiesta generica di conoscere i relativi dati.
Considerato che il secondo e il quarto motivo, con cui si censura la contestazione dell'aggravante di aver cagionato un incidente stradale e la mancata pronuncia ex art. 131 bis cod. proc. pen. sono inammissibili in quanto non dedotti in appello.
La Corte non decide nel merito l'applicabilità della particolare tenuità: la relativa questione è inammissibile perché non era stata proposta in appello.
non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello
La censura in cassazione non può introdurre questioni non devolute al giudice d'appello, poiché su un punto sottratto alla sua cognizione non può esservi una motivazione impugnabile.
Massime di principio
- La contestazione della validità dell'accertamento mediante etilometro deve essere sostenuta dall'imputato con allegazioni specifiche e concrete che possano far dubitare del rispetto delle prescrizioni, dell'omologazione o della revisione dello strumento; la mera richiesta di acquisire o conoscere i relativi dati non è sufficiente.
- Non sono deducibili per la prima volta in cassazione questioni che non siano state sottoposte al giudice d'appello con specifici motivi di gravame, perché il giudice di legittimità non può annullare la decisione per un punto che il giudice d'appello non è stato chiamato a esaminare.
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