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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23083/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia riguardava la validità di una scrittura privata del 14 marzo 2006 con cui un socio aveva ceduto all'altro la metà della propria quota nella società in nome collettivo familiare, con effetto sostanzialmente incidentale sulla pregressa liquidazione della società deliberata nel 1992 e sulla posizione degli eredi dell'altro socio deceduto. I ricorrenti sostenevano che gli eredi del socio defunto non fossero divenuti soci della società, sicché la cessione tra i due soci superstiti sarebbe stata lecita; in subordine, deducevano la prescrizione del diritto degli eredi alla liquidazione della quota; infine censuravano la valutazione delle prove testimoniali. Con il ricorso per cassazione venivano formulati quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell'accertamento della correttezza dell'attribuzione agli eredi della qualità di soci; 2) falsa applicazione dell'art. 2284 c.c.; 3) falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. per asserita prescrizione del diritto alla liquidazione della quota; 4) error processuale per pretesa trascurazione della prova testimoniale e valorizzazione di una sola deposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché prospettava come "fatto omesso" una valutazione giuridica e, comunque, perché la Corte territoriale aveva esaminato la questione della qualità di soci degli eredi. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sulla clausola dell'atto costitutivo che prevedeva la successione automatica degli eredi nella società, clausola che rendeva applicabile in via prioritaria la disciplina pattizia rispetto all'art. 2284 c.c. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché non indicava quando e dove la prescrizione fosse stata eccepita nei gradi di merito e, comunque, muoveva da una premessa non coerente con la ratio della decisione impugnata. Ha ritenuto il quarto motivo inammissibile perché la selezione del materiale probatorio da parte del giudice di merito non determina nullità della sentenza e, se del caso, può essere censurata con gli specifici rimedi previsti dall'art. 360 c.p.c. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico-naturalistico decisivo e discusso, non una valutazione giuridica; non può essere usato per censurare la qualificazione giuridica operata dal giudice di merito.

  • art. 2284 c.c.

    La disciplina della liquidazione della quota del socio defunto opera salvo contraria disposizione del contratto sociale; la clausola statutaria può quindi prevedere un subingresso automatico degli eredi nella società.

  • art. 2946 c.c.

    La censura di prescrizione deve essere dedotta in modo specifico, indicando se e dove l'eccezione sia stata proposta e coltivata nei gradi di merito; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una specifica indicazione degli atti e delle circostanze processuali rilevanti, pena l'inammissibilità della censura.

  • art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    È necessario depositare e indicare specificamente gli atti su cui il motivo si fonda, con puntuale localizzazione processuale delle allegazioni.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    La selezione o valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito non integra, di per sé, un errore processuale tale da determinare nullità della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere fondato sulla mancata condivisione della qualificazione giuridica dei fatti, ma solo sull'omissione di un fatto storico decisivo e discusso.
  • In materia di società di persone, la regola dell'art. 2284 c.c. sulla liquidazione della quota del socio defunto cede di fronte a una contraria disposizione del contratto sociale, che può prevedere il subentro degli eredi nella compagine sociale.
  • La censura per violazione di norme sostanziali è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • La deduzione di una prescrizione in cassazione richiede puntuale specificità: occorre indicare come e dove l'eccezione sia stata proposta e trattata nei precedenti gradi di giudizio.
  • La valutazione e selezione del materiale probatorio appartengono al giudice di merito e non determinano, di per sé, nullità della sentenza; eventuali errori vanno incanalati nei corretti motivi di impugnazione.
  • In caso di ricorso inammissibile, seguono la condanna alle spese e l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MateriePartecipazioni socialiImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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