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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22197/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato misure cautelari (divieto di dimora per Giacomo e arresti domiciliari per gli altri) ritenendoli gravemente indiziati di associazione a delinquere, bancarotta documentale, emissione di fatture per operazioni inesistenti, trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio. Le censure principali erano: 1) nullità e inutilizzabilità delle intercettazioni per mancata messa a disposizione dei supporti audio richiesti tempestivamente dalla difesa; 2) violazioni procedurali relative alla mancanza di acquisizione delle registrazioni nel fascicolo di Procura e nell'archivio ex art. 269 c.p.p.; 3) mancata autonoma valutazione del giudice rispetto alla richiesta del PM; 4) omissione di esame delle condizioni economiche degli indagati ai fini della contestazione ai sensi dell'art.512-bis c.p.; 5) contestazione della sussistenza e quantificazione dell'illecito profitto a supporto delle imputazioni di autoriciclaggio e reati fiscali (art.8 D.Lgs. 74/2000, art.43 D.Lgs. 504/1995); 6) censure in ordine a posizioni soggettive personali e insufficienza degli elementi probatori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi. Ha ritenuto sussistente la nullità generale a regime intermedio per la mancata messa a disposizione, tempestivamente richiesta dalla difesa, dei supporti delle intercettazioni utilizzate a fondamento della richiesta cautelare. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (tra cui Corte Cost. n.336/2008 e Sez. Unite n.20300/2010) secondo cui l'ascolto diretto delle registrazioni non può essere surrogato dalle trascrizioni sommarie e che l'impossibilità di accesso alla prova fonica comporta nullità soggetta alle regole di cui agli artt.178, 180, 182, 183 c.p.p. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la remissione del procedimento al Tribunale di Napoli per rinnovo dell'atto affetto da nullità (con emenda del vizio). La decisione opera nei confronti di tutti i ricorrenti; le altre censure sono state assorbite.

Norme richiamate

  • art. 268 cod. proc. pen.

    La Corte costituzionale (sent. n.336/2008) ha rilevato l'illegittimità nella parte che non consente al difensore di ottenere la trasposizione su supporto delle intercettazioni utilizzate per la misura cautelare; il principio è richiamato per affermare il diritto della difesa all'accesso alla prova fonica.

  • art. 269 cod. proc. pen.

    Riferito rispetto all'obbligo di inserimento delle intercettazioni nell'archivio; la mancanza di acquisizione e deposito delle registrazioni è centralmente rilevante ai fini dell'accesso difensivo.

  • art. 271, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 271, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte distingue tra inutilizzabilità ex art.271 (relativa a ipotesi specifiche) e la nullità generale a regime intermedio per violazione del diritto di difesa derivante dall'impossibilità di ascolto.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    art. 309, comma 9 e 10 cod. proc. pen.

    Richiamato per i termini del riesame; tuttavia la Corte precisa che, dopo la declaratoria di nullità e il rinvio, il procedimento non è più soggetto ai termini perentori previsti dall'art.309, comma 10.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    La nullità conseguente alla violazione del diritto di difesa è qualificata come nullità generale a regime intermedio, soggetta al regime di deducibilità e di sanatoria previsto dagli artt.180,182,183 c.p.p.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la regressione del procedimento allo stato in cui è stato compiuto l'atto nullo e la rinnovazione dell'atto con emenda dei vizi.

  • Corte Costituzionale, sent. n.336/2008

    Ha stabilito il principio che la difesa deve poter ascoltare le registrazioni utilizzate per la misura cautelare e che le trascrizioni non possono sostituire l'ascolto senza contraddittorio.

  • Cass. Sez. Unite, ord. 22/4/2010 n.20300 (Lasala)

    Cass. Sez. Unite 22/4/2010 n.20300

    Ha chiarito che l'ingiustificato impedimento del diritto di accesso alle registrazioni in sede di riesame determina nullità di ordine generale a regime intermedio e che le trascrizioni non possono sostituire la prova fonica se la difesa è stata privata dell'accesso.

  • art. 512-bis c.p.

    Citato dalle parti in tema di prevenzione e scrutinio della 'vita economica' degli indagati; la Corte ha ritenuto assorbite le censure su questo punto in ragione dell'accoglimento per vizio procedurale principale.

  • art. 648 ter.1 cod. pen.

    Riferito nelle censure relative all'autoriciclaggio; la Corte non si è soffermata nel merito, avendo deciso per la nullità procedurale che ha assorbito le restanti questioni.

  • D.Lgs. n.74/2000, art. 8

    Richiamato dai ricorrenti in rapporto alla quantificazione del profitto derivante dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte non ha deciso nel merito avendo accolto la censura sulle intercettazioni.

  • D.Lgs. n.504/1995, art. 43

    art. 43 D.Lgs. n.504/1995

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'accertamento dell'accisa e delle somme contestate; anche questa censura è stata assorbita.

Massime di principio

  • La mancata tempestiva messa a disposizione alla difesa dei supporti audio delle intercettazioni, quando richiesti prima del riesame, determina una nullità generale a regime intermedio che può comportare l'annullamento del provvedimento cautelare e la regressione del procedimento per rinnovazione dell'atto.
  • Le trascrizioni sommarie o i brogliacci non possono sostituire l'ascolto diretto delle registrazioni quando esse siano state utilizzate a fondamento della richiesta cautelare: la difesa ha diritto all'accesso alla prova fonica.
  • La nullità sussiste anche se la mancata disponibilità delle registrazioni è dovuta all'inerzia o al ritardo di uffici terzi incaricati dell'acquisizione, e non esclusivamente per colpa del Pubblico Ministero.
  • Se la nullità procedurale principale è accertata e dichiarata, le altre censure (sulla sussistenza del fatto o sulla quantificazione dei profitti) possono risultare assorbite e non esaminate nel merito; tuttavia il rinvio consente la rinnovazione dell'istruttoria e la verifica completa degli elementi.
  • La difesa non è obbligata a chiedere un rinvio del riesame per ovviare a omissioni dell'accusa: il giudice deve tutelare il diritto di difesa e l'effettivo contraddittorio nella valutazione cautelare.

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