Cassazione Penale, Sentenza n. 22197/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato misure cautelari (divieto di dimora per Giacomo e arresti domiciliari per gli altri) ritenendoli gravemente indiziati di associazione a delinquere, bancarotta documentale, emissione di fatture per operazioni inesistenti, trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio. Le censure principali erano: 1) nullità e inutilizzabilità delle intercettazioni per mancata messa a disposizione dei supporti audio richiesti tempestivamente dalla difesa; 2) violazioni procedurali relative alla mancanza di acquisizione delle registrazioni nel fascicolo di Procura e nell'archivio ex art. 269 c.p.p.; 3) mancata autonoma valutazione del giudice rispetto alla richiesta del PM; 4) omissione di esame delle condizioni economiche degli indagati ai fini della contestazione ai sensi dell'art.512-bis c.p.; 5) contestazione della sussistenza e quantificazione dell'illecito profitto a supporto delle imputazioni di autoriciclaggio e reati fiscali (art.8 D.Lgs. 74/2000, art.43 D.Lgs. 504/1995); 6) censure in ordine a posizioni soggettive personali e insufficienza degli elementi probatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi. Ha ritenuto sussistente la nullità generale a regime intermedio per la mancata messa a disposizione, tempestivamente richiesta dalla difesa, dei supporti delle intercettazioni utilizzate a fondamento della richiesta cautelare. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (tra cui Corte Cost. n.336/2008 e Sez. Unite n.20300/2010) secondo cui l'ascolto diretto delle registrazioni non può essere surrogato dalle trascrizioni sommarie e che l'impossibilità di accesso alla prova fonica comporta nullità soggetta alle regole di cui agli artt.178, 180, 182, 183 c.p.p. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la remissione del procedimento al Tribunale di Napoli per rinnovo dell'atto affetto da nullità (con emenda del vizio). La decisione opera nei confronti di tutti i ricorrenti; le altre censure sono state assorbite.
Norme richiamate
La Corte costituzionale (sent. n.336/2008) ha rilevato l'illegittimità nella parte che non consente al difensore di ottenere la trasposizione su supporto delle intercettazioni utilizzate per la misura cautelare; il principio è richiamato per affermare il diritto della difesa all'accesso alla prova fonica.
Riferito rispetto all'obbligo di inserimento delle intercettazioni nell'archivio; la mancanza di acquisizione e deposito delle registrazioni è centralmente rilevante ai fini dell'accesso difensivo.
art. 271, comma 1, cod. proc. pen.
art. 271, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte distingue tra inutilizzabilità ex art.271 (relativa a ipotesi specifiche) e la nullità generale a regime intermedio per violazione del diritto di difesa derivante dall'impossibilità di ascolto.
art. 309, comma 9 e 10 cod. proc. pen.
Richiamato per i termini del riesame; tuttavia la Corte precisa che, dopo la declaratoria di nullità e il rinvio, il procedimento non è più soggetto ai termini perentori previsti dall'art.309, comma 10.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
La nullità conseguente alla violazione del diritto di difesa è qualificata come nullità generale a regime intermedio, soggetta al regime di deducibilità e di sanatoria previsto dagli artt.180,182,183 c.p.p.
Applicato per disporre la regressione del procedimento allo stato in cui è stato compiuto l'atto nullo e la rinnovazione dell'atto con emenda dei vizi.
Corte Costituzionale, sent. n.336/2008
Ha stabilito il principio che la difesa deve poter ascoltare le registrazioni utilizzate per la misura cautelare e che le trascrizioni non possono sostituire l'ascolto senza contraddittorio.
Cass. Sez. Unite, ord. 22/4/2010 n.20300 (Lasala)
Cass. Sez. Unite 22/4/2010 n.20300
Ha chiarito che l'ingiustificato impedimento del diritto di accesso alle registrazioni in sede di riesame determina nullità di ordine generale a regime intermedio e che le trascrizioni non possono sostituire la prova fonica se la difesa è stata privata dell'accesso.
Citato dalle parti in tema di prevenzione e scrutinio della 'vita economica' degli indagati; la Corte ha ritenuto assorbite le censure su questo punto in ragione dell'accoglimento per vizio procedurale principale.
Riferito nelle censure relative all'autoriciclaggio; la Corte non si è soffermata nel merito, avendo deciso per la nullità procedurale che ha assorbito le restanti questioni.
Richiamato dai ricorrenti in rapporto alla quantificazione del profitto derivante dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte non ha deciso nel merito avendo accolto la censura sulle intercettazioni.
art. 43 D.Lgs. n.504/1995
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'accertamento dell'accisa e delle somme contestate; anche questa censura è stata assorbita.
Massime di principio
- La mancata tempestiva messa a disposizione alla difesa dei supporti audio delle intercettazioni, quando richiesti prima del riesame, determina una nullità generale a regime intermedio che può comportare l'annullamento del provvedimento cautelare e la regressione del procedimento per rinnovazione dell'atto.
- Le trascrizioni sommarie o i brogliacci non possono sostituire l'ascolto diretto delle registrazioni quando esse siano state utilizzate a fondamento della richiesta cautelare: la difesa ha diritto all'accesso alla prova fonica.
- La nullità sussiste anche se la mancata disponibilità delle registrazioni è dovuta all'inerzia o al ritardo di uffici terzi incaricati dell'acquisizione, e non esclusivamente per colpa del Pubblico Ministero.
- Se la nullità procedurale principale è accertata e dichiarata, le altre censure (sulla sussistenza del fatto o sulla quantificazione dei profitti) possono risultare assorbite e non esaminate nel merito; tuttavia il rinvio consente la rinnovazione dell'istruttoria e la verifica completa degli elementi.
- La difesa non è obbligata a chiedere un rinvio del riesame per ovviare a omissioni dell'accusa: il giudice deve tutelare il diritto di difesa e l'effettivo contraddittorio nella valutazione cautelare.
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