Cassazione Civile, Ordinanza n. 32857/2021 del 09/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'indennità di mobilità per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, indicata come intervenuta il 16 luglio 2009. La prima domanda amministrativa per l'indennità era stata presentata il 3 agosto 2009 ed era stata rigettata dall'INPS per mancanza di iscrizione nelle liste di mobilità. Successivamente la lavoratrice aveva agito in giudizio per far accertare anche il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità, e il primo giudice aveva ritenuto che da tale accertamento discendesse anche il diritto alla prestazione. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che l'indennità di mobilità richieda una specifica domanda amministrativa e che, al momento in cui essa era stata proposta, il termine di decadenza fosse ormai decorso. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla decadenza in materia previdenziale, sostenendo che, avendo presentato tempestivamente la domanda del 3 agosto 2009 e avendo poi promosso un giudizio sull'iscrizione nelle liste di mobilità, non avrebbe potuto operare la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970; 2) violazione dell'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935, dell'art. 3 Cost. e dei criteri di interpretazione, lamentando che la disciplina non potesse essere letta in modo irragionevole e non coerente con la realtà dei rapporti di lavoro irregolari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, riuniti per connessione, e ha confermato la decisione della Corte d'appello. Ha affermato che l'iscrizione nelle liste di mobilità costituisce presupposto del diritto all'indennità di mobilità, ma non basta a far sorgere automaticamente la prestazione, per la quale è necessaria un'apposita domanda amministrativa. Ha inoltre precisato che la disciplina decadenziale applicabile ai trattamenti di disoccupazione vale anche per l'indennità di mobilità, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 7, comma 12, l. n. 223/1991. Poiché la cessazione del rapporto era stata indicata dalla stessa interessata al 16 luglio 2009, la domanda amministrativa risultava tardiva rispetto al termine decadenziale di sessantotto giorni; ciò è irrilevante anche se il rapporto era irregolare o se il suo accertamento giudiziale è intervenuto successivamente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935
sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
il termine decadenziale per la domanda dell'indennità, richiamato per i trattamenti di disoccupazione, si applica anche all'indennità di mobilità; decorre dalla cessazione del rapporto e opera anche se il rapporto era irregolare.
richiamato insieme alle norme sulla decadenza per sostenere l'applicazione del regime decadenziale alla prestazione previdenziale.
richiamato insieme alle norme sulla decadenza per sostenere l'applicazione del regime decadenziale alla prestazione previdenziale.
art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970
indicato come termine di decadenza annuale per l'azione giudiziale in materia previdenziale, ritenuto superato nel caso concreto.
richiamato nel ricorso tra le norme che disciplinano la decadenza e il processo previdenziale.
art. 46, commi 5 e 6, l. n. 88 del 1989
richiamato nel ricorso in tema di disciplina previdenziale e decadenza.
norma che disciplina l'iscrizione nelle liste di mobilità, presupposto per l'indennità di mobilità.
la prestazione di mobilità richiede, oltre alla cessazione del rapporto e allo stato di disoccupazione, la domanda amministrativa; il comma 12 richiama la disciplina della disoccupazione e quindi i relativi termini decadenziali.
art. 3 Cost.
invocato nel ricorso per sostenere l'irragionevolezza dell'interpretazione seguita dalla sentenza impugnata, ma senza accoglimento.
richiamati nel secondo motivo come canoni interpretativi per contestare la lettura della disciplina sulla mobilità.
artt. 1, 12 e 14 preleggi
richiamati nel secondo motivo come criteri ermeneutici della normativa applicabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'indennità di mobilità non sorge automaticamente per il solo fatto della cessazione del rapporto di lavoro o del riconoscimento giudiziale dell'iscrizione nelle liste di mobilità: è necessaria una specifica domanda amministrativa dell'interessato.
- Il termine decadenziale previsto per i trattamenti di disoccupazione si applica anche all'indennità di mobilità per effetto del rinvio contenuto nella legge speciale, con decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro indicata dall'interessato.
- Ai fini della decadenza previdenziale è irrilevante che il rapporto di lavoro sia regolare o irregolare e che la sua cessazione sia stata accertata giudizialmente solo in un momento successivo: ciò che conta è la data di cessazione dedotta e la tempestiva presentazione della domanda.
- L'iscrizione nelle liste di mobilità costituisce presupposto sostanziale della prestazione, ma non sostituisce la domanda amministrativa né fa decorrere in via automatica il diritto all'indennità.
- L'accertamento del diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità non implica, di per sé, l'accertamento del diritto alla relativa indennità di mobilità.
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