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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27938/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un gruppo di medici specializzati, ammessi a scuole di specializzazione in anni antecedenti all’anno accademico 1991/1992, aveva convenuto in giudizio varie amministrazioni pubbliche chiedendo il risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione delle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76 sulla adeguata retribuzione dei medici specializzandi. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto per alcuni di essi, liquidando una somma per ciascun anno di specializzazione svolto dopo il 1° gennaio 1983. La Corte d’appello aveva invece riformato la decisione ritenendo prescritti i crediti, applicando il termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, art. 11. In cassazione i ricorrenti hanno sostenuto che la prescrizione non potesse decorrere da quella data, perché a quell’epoca il danneggiato non avrebbe avuto un rimedio giurisdizionale ragionevolmente certo, stante l’incertezza normativa e giurisprudenziale su giurisdizione, natura dell’azione, termine prescrizionale e legittimazione passiva; hanno inoltre chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Quanto alla posizione di uno dei medici, è stata anche censurata la ritenuta mancanza di prova di un valido atto interruttivo della prescrizione, deducendo che la diffida sarebbe stata spedita e ricevuta e che la produzione dell’avviso di ricevimento e della copia della lettera avrebbe dovuto fondare una presunzione di corrispondenza di contenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Ha ritenuto che la questione sulla decorrenza della prescrizione fosse coperta da un indirizzo giurisprudenziale consolidato e univoco, già più volte confermato, secondo cui il diritto al risarcimento per tardiva/incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 L. n. 370/1999, che ha reso definitivo l’inadempimento residuo dello Stato verso i soggetti esclusi dal beneficio normativo. Ha escluso che le asserite incertezze su giurisdizione, azione esperibile, termine di prescrizione e soggetto passivo possano impedire la decorrenza della prescrizione, osservando che la prescrizione può essere interrotta anche stragiudizialmente e che la pretesa era comunque azionabile dal 1999. Ha inoltre respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale, reputandola manifestamente infondata, e ha dichiarato inammissibile anche la doglianza sull’atto interruttivo, perché meramente oppositiva e comunque non colpiva la seconda ratio decidendi della sentenza d’appello, relativa alla mancata produzione della facciata dell’avviso di ricevimento con l’indicazione del mittente. Conseguentemente ha condannato al pagamento delle spese e, per il primo gruppo di ricorrenti, anche di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Norme richiamate

  • direttiva 75/362/CEE

    Richiamata come fonte sovranazionale relativa alla formazione e al compenso dei medici specializzandi, la cui tardiva trasposizione ha fondato la domanda risarcitoria.

  • direttiva 75/363/CEE

    Richiamata insieme alle altre direttive in tema di specializzazione medica; la Corte ribadisce che non imponeva criteri ulteriori sulla misura della remunerazione adeguata tali da incidere sulla prescrizione.

  • direttiva 82/76/CEE

    Richiamata quale direttiva modificativa della disciplina europea dei medici specializzandi; la sua incompleta attuazione è alla base della pretesa azionata.

  • art. 11 L. n. 370/1999

    La sua entrata in vigore il 27 ottobre 1999 è assunta come momento in cui lo Stato ha reso definitivo il proprio inadempimento residuo verso gli esclusi dal beneficio della borsa di studio, facendo decorrere da tale data la prescrizione decennale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La Corte lo applica per dichiarare inammissibili i motivi perché la questione è già stata decisa in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 335 c.p.c.

    È richiamato per la riunione dei ricorsi proposti avverso il medesimo provvedimento.

  • art. 332 c.p.c.

    È richiamato per escludere la necessità di ordinare la notificazione dell’impugnazione ai litisconsorti facoltativi non notificati, poiché per essi l’impugnazione era ormai preclusa.

  • art. 2934 c.c.

    Invocato dai ricorrenti nel contesto della disciplina della prescrizione, ma non idoneo a mutare la decorrenza riconosciuta dalla Corte.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per sostenere che la prescrizione decorra quando il diritto può essere fatto valere; la Corte esclude che le incertezze prospettate impedissero la proponibilità dell’azione dal 1999.

  • art. 2938 c.c.

    Censurato dai ricorrenti in connessione alla disciplina della prescrizione; la Corte non ravvisa violazioni utili a sovvertire l’orientamento consolidato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare l’onere della prova dell’atto interruttivo della prescrizione.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di interruzione della prescrizione mediante atto di costituzione in mora.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per criticare la valutazione delle prove documentali compiuta dalla Corte d’appello.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare l’apprezzamento del materiale probatorio sull’atto interruttivo.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che in atti era stata già allegata la circostanza dell’invio della diffida.

  • art. 19 TUE

    Invocato dai ricorrenti a sostegno del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato per sostenere il diritto a un rimedio effettivo contro la mancata attuazione delle direttive.

  • art. 117 Cost.

    Evocato quale parametro di conformità interna al diritto dell’Unione.

  • art. 10 TCE

    Richiamato, nel testo del ricorso, come principio di leale collaborazione; la Corte non lo ritiene decisivo ai fini della prescrizione.

  • art. 4, n. 3, TUE

    Richiamato in sostituzione del precedente art. 10 TCE come principio di leale cooperazione.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per condannare il primo gruppo di ricorrenti al pagamento di una ulteriore somma per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Per le pretese risarcitorie da mancata o tardiva trasposizione delle direttive sui medici specializzandi, il termine di prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 L. n. 370/1999, che ha reso definitivo l’inadempimento residuo dello Stato verso i soggetti non coperti dalla norma.
  • Le incertezze prospettate dalle parti su giurisdizione, natura dell’azione, individuazione del soggetto passivo o modalità di quantificazione del danno non impediscono il decorso della prescrizione, se dal quadro normativo emerge comunque la ragionevole possibilità di esercitare la pretesa, anche con strumenti stragiudiziali.
  • La prescrizione può essere interrotta anche mediante atti di costituzione in mora; tuttavia, chi deduce l’interruzione deve fornire prova adeguata dell’atto e della sua spedizione/ricezione, e il motivo di ricorso deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione di diritto unionale prospettata è priva di reale incidenza sul thema decidendum o quando la giurisprudenza interna ha già risolto in modo consolidato la questione controversa.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già disattese da un orientamento nomofilattico consolidato senza indicare argomenti nuovi idonei a giustificare un revirement.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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