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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06391/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte processuale)

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per revocazione per asserito errore di fatto avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva già deciso un precedente ricorso della stessa parte. Nel nuovo ricorso ha articolato più censure: una relativa alla mancata sottoscrizione dell'ordinanza da parte del consigliere relatore; altre volte a rimettere in discussione le valutazioni svolte nella decisione impugnata; inoltre ha depositato memoria con espressioni ritenute offensive e ha chiesto anche l'assegnazione ad altra sezione. I controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto/inammissibilità e l'applicazione delle conseguenze per lite temeraria.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi, ritenendo che il secondo duplicasse il primo, e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per revocazione. Ha affermato che il ricorso non rispettava i requisiti minimi di specificità e di autosufficienza di cui all'art. 366 c.p.c., applicabili anche alla revocazione; ha escluso che la mancata sottoscrizione del consigliere relatore potesse integrare un vizio, poiché l'ordinanza collegiale è sottoscritta solo dal presidente; e ha rilevato che gli altri motivi tendevano in realtà a un riesame del merito, estraneo alla revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese, alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore dei controricorrenti, alla somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende, e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato; la Corte ha anche disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    I requisiti di specificità e di indicazione degli atti e dei documenti richiamati devono essere rispettati anche nel ricorso per revocazione; la loro mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso trattato in camera di consiglio è deciso con ordinanza.

  • art. 134 c.p.c.

    L'ordinanza collegiale è sottoscritta dal solo presidente del collegio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per un errore percettivo evidente e decisivo, non per rimettere in discussione attività interpretative o valutative della Corte.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto la lite temeraria e ha liquidato una somma equitativa a favore delle controparti.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    In presenza di lite temeraria, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 89 c.p.c.

    Non è stata disposta la cancellazione delle espressioni offensive dalla memoria per l'impossibilità di una puntuale espunzione dell'intero contenuto offensivo.

  • art. 331, comma 4, c.p.p.

    È stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per il seguito di competenza.

  • art. 93 c.p.c.

    È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario che aveva reso la relativa dichiarazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il contributo unificato aggiuntivo è dovuto nei casi previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione dell'ordinanza di cassazione deve rispettare i requisiti di specificità e di autosufficienza del ricorso per cassazione, con puntuale indicazione dei fatti e degli atti rilevanti.
  • La revocazione per errore di fatto presuppone un errore meramente percettivo, immediatamente verificabile dal raffronto tra decisione e atti, essenziale e decisivo; non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del merito o delle valutazioni giuridiche già compiute.
  • Nei provvedimenti camerali collegiali della Corte di cassazione l'ordinanza è sottoscritta dal solo presidente, sicché la mancata sottoscrizione del consigliere relatore non integra, di per sé, un vizio del provvedimento.
  • Quando l'impugnazione è ritenuta temeraria, la Corte può applicare cumulativamente le conseguenze di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.
  • Espressioni diffusamente offensive e non puntualmente isolabili all'interno di un atto processuale possono impedire l'applicazione selettiva della cancellazione ex art. 89 c.p.c.
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Come è indicizzato

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