Cassazione Civile, Ordinanza n. 17931/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2015 relativo a immobili compresi nel patrimonio di un fondo comune di investimento immobiliare. La società di gestione, destinataria dell'avviso, aveva impugnato l'atto sostenendo di non essere soggetto passivo dell'imposta perché priva della proprietà sostanziale degli immobili e titolare soltanto di poteri di amministrazione e gestione ai sensi del TUF. In particolare, deduceva violazione dell'art. 9 del d.lgs. 23/2011, dell'art. 36 TUF e dell'art. 53 Cost., assumendo che il presupposto dell'IMU richiede la titolarità di un diritto reale e che, nel caso dei fondi immobiliari, il soggetto effettivamente inciso sarebbe il fondo o, comunque, i quotisti. Contestava inoltre che la propria eventuale responsabilità potesse sopravvivere al subentro di un'altra società di gestione o alla liquidazione del fondo. Il Comune resisteva sostenendo che la società di gestione fosse tenuta al pagamento dell'IMU quale intestataria formale dei beni e quale soggetto cui l'ordinamento attribuisce la gestione del fondo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva affermato la debenza dell'IMU in capo alla società di gestione per l'annualità in contestazione. La Corte ha ribadito che il fondo comune di investimento non ha autonoma soggettività giuridica e che, per i beni ad esso riferiti, la soggettività passiva tributaria ai fini IMU spetta alla SGR che li gestisce ed è intestataria formale degli immobili nel periodo di imposta. Ha ritenuto non decisive le argomentazioni sulla segregazione patrimoniale, sulla pretesa titolarità sostanziale del fondo o dei quotisti, né il richiamo alla giurisprudenza sull'IVA o al subentro di una diversa SGR, perché si tratta di fattispecie e presupposti impositivi diversi. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011
il presupposto soggettivo dell'IMU è correlato alla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile; la Corte lo assume come norma che, nel caso concreto, conduce a ritenere soggetto passivo la società di gestione quale intestataria formale dei beni del fondo nel periodo d'imposta.
la società di gestione agisce nell'interesse dei partecipanti, con obblighi e responsabilità del mandatario, ma il fondo comune costituisce patrimonio autonomo distinto; tale disciplina non attribuisce al fondo autonoma soggettività giuridica né esclude la soggettività passiva della SGR ai fini IMU.
art. 53 Cost.
la pretesa violazione del principio di capacità contributiva è esclusa perché l'imposta grava sulla società di gestione in ragione della formale intestazione e riconducibilità del patrimonio separato durante il periodo di gestione, con possibilità di fruire indirettamente dell'utilità economica della gestione.
richiamato per la definizione accelerata e per la trattazione camerale del ricorso in presenza di orientamento consolidato.
richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio.
applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte.
applicato per la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Il fondo comune di investimento, per costante giurisprudenza, è un patrimonio separato ma privo di autonoma soggettività giuridica; gli effetti degli atti compiuti nell'interesse del fondo si imputano alla società di gestione che ne è titolare formale e gestore.
- Ai fini IMU, il soggetto passivo è individuato in base alla titolarità del diritto reale e alla formale intestazione catastale dell'immobile nel periodo d'imposta; la segregazione patrimoniale del fondo non sposta di per sé l'obbligazione tributaria su un soggetto diverso dalla SGR.
- La diversa disciplina di altri tributi, in particolare dell'IVA, non è automaticamente estensibile ai tributi patrimoniali locali, perché i rispettivi presupposti impositivi sono ontologicamente differenti.
- Il subentro di una nuova società di gestione o la liquidazione del fondo non elidono, di per sé, l'obbligazione tributaria maturata nel periodo in cui la precedente SGR risultava gestore e intestataria formale dei beni.
- Le facoltà riconosciute ai partecipanti del fondo di incidere su talune scelte gestorie non sono sufficienti a integrare una vera organizzazione autonoma del fondo né a trasformarlo in centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici.
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