Sentenza n. 14936/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- del 19 aprile 2023, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 13 novembre 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione adottato a seguito della domanda presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza italiana, contestando la rilevanza ostativa di due precedenti penali: una condanna irrevocabile per percosse continuate e una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, irrevocabile, per tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Ha dedotto la risalenza dei fatti, la loro scarsa offensività e l’errore del CAF quale ragione della mancata dichiarazione dei precedenti nella domanda di cittadinanza. L’Amministrazione aveva previamente comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il ricorrente ha inoltre valorizzato il proprio stabile inserimento lavorativo e sociale e l’assenza di attuale pericolosità sociale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato il diniego. Le condanne per condotte violente sono state ritenute idonee a evidenziare una tendenza caratteriale all’aggressività e un atteggiamento non rispettoso di diritti fondamentali altrui. Il giudizio ministeriale è stato ritenuto correttamente globale e prognostico, non limitato alla valutazione atomistica dei singoli precedenti, ma riferito alla loro natura, reiterazione e collocazione temporale nel decennio antecedente la domanda, qualificato come periodo di osservazione. Il Collegio ha attribuito rilievo autonomo anche alla mancata dichiarazione dei precedenti penali, ritenendola una dichiarazione non veritiera indicativa di scarsa affidabilità nei rapporti con le istituzioni e di non compiuta integrazione, anche a prescindere dalla configurabilità del reato di falso. L’errore del CAF non è stato considerato idoneo a escludere la rilevanza della condotta. Lo stabile lavoro, l’integrazione sociale e l’assenza di pericolosità attuale sono stati giudicati elementi ordinari, necessari per il soggiorno regolare e per la presentazione della domanda, ma non sufficienti a dimostrare il livello di affidabilità richiesto per la naturalizzazione. La cittadinanza per naturalizzazione presuppone infatti una valutazione dell’interesse pubblico e l’assenza di dubbi sull’adesione ai valori costituzionali, anche in prospettiva futura. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La residenza legale decennale costituisce il presupposto quantitativo per la domanda di cittadinanza per naturalizzazione, ma il periodo decennale antecedente alla domanda assume anche rilievo qualitativo quale periodo di osservazione della condotta e dell’affidabilità del richiedente.
L’Amministrazione ha comunicato al richiedente i motivi ostativi alla concessione della cittadinanza, consentendogli di presentare osservazioni.
La dichiarazione non veritiera resa nella domanda può concorrere al giudizio negativo sulla cittadinanza anche indipendentemente dalla configurabilità di un reato di falso, quale indice di scarsa affidabilità nei rapporti con le istituzioni.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Lo stabile inserimento e il rispetto delle condizioni richieste per il soggiorno regolare costituiscono elementi ordinari connessi all’ingresso e alla permanenza dello straniero, non prove sufficienti, da soli, dell’ulteriore affidabilità richiesta per la naturalizzazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Le condizioni necessarie per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno rappresentano, rispetto alla cittadinanza, un livello minimo e non esauriscono la valutazione prognostica sull’integrazione e sull’affidabilità del richiedente.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione deve formulare un giudizio complessivo e prognostico sull’affidabilità del richiedente, valutando congiuntamente la natura, la reiterazione, la collocazione temporale e il significato dei precedenti penali, senza limitarsi a un esame atomistico dei singoli episodi.
- Le condanne per condotte violente possono giustificare il diniego della cittadinanza quando, considerate nel loro complesso, siano indicative di una tendenza all’aggressività e di una non compiuta adesione ai valori fondamentali della convivenza civile.
- Il decennio antecedente la domanda di cittadinanza costituisce non soltanto il periodo minimo di residenza rilevante ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, ma anche un periodo di osservazione qualitativa della condotta del richiedente, nel quale deve emergere un comportamento privo di mende significative.
- La mancata indicazione di precedenti penali nella domanda di cittadinanza può concorrere autonomamente al giudizio negativo sull’affidabilità del richiedente, anche quando non sia accertato il reato di falso, poiché rileva come condotta storica indicativa di scarsa affidabilità nei rapporti con le istituzioni.
- Lo stabile lavoro, l’integrazione sociale e l’assenza di attuale pericolosità costituiscono condizioni ordinarie del soggiorno regolare e presupposti minimi per la naturalizzazione, ma non prevalgono automaticamente su precedenti penali e dichiarazioni non veritiere idonei a suscitare dubbi sull’affidabilità futura del richiedente.
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