Cassazione Penale, Sentenza n. 08158/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 186, comma 9-bis, Codice della strada e delle garanzie processuali: il Giudice per le indagini preliminari ha dichiarato "eseguita la pena ed estinto ogni effetto penale" senza aver fissato l'udienza in camera di consiglio prevista dall'art. 186, comma 9-bis, C.d.S., né avere adottato i provvedimenti consequenziali (dichiarazione di estinzione del reato, riduzione alla metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, revoca della confisca del veicolo). Inoltre il ricorrente censura il riferimento errato a norme sulle pene sostitutive (legge n. 689/1981) anziché alla disciplina specifica dell'art. 186, comma 9-bis, che regola un istituto distinto dal lavoro di pubblica utilità sostitutivo disciplinato dalla legge n. 689/1981.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 186, comma 9-bis, C.d.S. e dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., in quanto il provvedimento è stato adottato senza la prevista udienza camerale, con pregiudizio per l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato. La Corte ha affermato la netta distinzione tra il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186, comma 9-bis, C.d.S. (natura di pena principale, richiamo all'art. 54 d.lgs. 274/2000 per le modalità esecutive) e il diverso istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo disciplinato dagli artt. 56-bis e 56-ter della legge n. 689/1981 (sanzione sostitutiva; richiede il consenso dell'imputato). In conseguenza ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro affinché venga fissata l'udienza camerale prevista dall'art. 186, comma 9-bis, C.d.S. e si decida secondo i principi di diritto enunciati.
Norme richiamate
art. 186 Codice della strada, comma 9-bis
«In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato»
La Corte interpreta la norma come prevedente un obbligo processuale: l'esito positivo del lavoro di pubblica utilità richiede la fissazione di una udienza camerale in cui dichiarare l'estinzione del reato e adottare i provvedimenti amministrativi conseguenti; la mancata udienza configura nullità generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Richiamato dall'art. 186, comma 9-bis, come fonte delle modalità esecutive del lavoro di pubblica utilità per il reato di guida in stato di ebbrezza; conferma che tale lavoro è disciplinato secondo un modello specifico, distinto dal lavoro sostitutivo generale della legge n. 689/1981.
artt. 56-bis e 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689
Rappresentano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo in quanto sanzione sostitutiva; la Corte sottolinea che si tratta di un istituto diverso e autonomo rispetto all'art. 186, comma 9-bis, e che la loro applicazione richiede regole (es. consenso) proprie.
Stabilisce che le pene sostitutive della detenzione, tra cui il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, sono regolate dal Capo III della legge n. 689/1981, salvo disposizioni particolari: la Corte ne ricava l'autosufficienza e la distinzione dell'art. 186, comma 9-bis.
art. 63 legge 24 novembre 1981, n. 689 (ultimo comma)
La Corte osserva che il Giudice ha fatto un riferimento errato a tale norma nell'ordinanza impugnata: non è applicabile alla fattispecie disciplinata dall'art. 186, comma 9-bis, C.d.S.
art. 178, comma 1, lett. c), codice di procedura penale
La Corte qualifica la mancata fissazione dell'udienza camerale come nullità generale ai sensi di questa norma (nullità che incide sulle garanzie difensive), rilevabile anche d'ufficio e tempestivamente eccepita dal ricorso.
art. 545-bis codice di procedura penale
Riferita dalla Corte in tema di corretta applicazione delle discipline sostitutive: l'erronea sostituzione con istituti disciplinati da norme diverse costituisce violazione delle regole processuali richiamate.
art. 58, comma 3, legge n. 689/1981
Norma che richiede il consenso dell'imputato per l'applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo ex lege n. 689/1981; la Corte evidenzia che tale consenso non è richiesto dalla fattispecie dell'art. 186, comma 9-bis, C.d.S., essendo quest'ultima normativa autonoma.
art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamo normativo che ha novellato la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo nella legge n. 689/1981; citato per distinguere le novità legislative che regolano l'istituto sostitutivo generale rispetto all'art. 186, comma 9-bis.
Massime di principio
- Se il lavoro di pubblica utilità è stato disposto ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, Codice della strada, l'esito positivo impone la fissazione di una udienza camerale nella quale il giudice dichiara l'estinzione del reato e adotta le misure amministrative conseguenti (riduzione della sospensione della patente, revoca della confisca). L'omissione di tale udienza determina nullità rilevabile ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
- Il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186, comma 9-bis, C.d.S. va distinto dall'istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo disciplinato dalla legge n. 689/1981: si tratta di regimi normativi autonomi con finalità e conseguenze diverse (pena principale vs. sanzione sostitutiva).
- Non è lecito sostituire, senza riferimento normativo e senza il consenso previsto, il lavoro disposto ex art. 186, comma 9-bis, con il lavoro sostitutivo ex art. 56-bis legge n. 689/1981; farlo può determinare l'annullamento del provvedimento.
- Il riferimento a norme inappropriate (es. art. 63 l. 689/1981) o la celebrazione di provvedimenti fuori dalla forma processuale prevista per la fattispecie concreta possono dare luogo all'annullamento del provvedimento e alla trasmissione degli atti al giudice competente per l'adozione delle misure procedurali obbligatorie.
- In simili fattispecie il rimedio pratico è la fissazione dell'udienza camerale ex art. 186, comma 9-bis, affinché il giudice verifichi l'esito del lavoro di pubblica utilità e decida in conformità alla disciplina specifica (estinzione del reato, riduzione della sanzione amministrativa accessoria, revoca della confisca).
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