Cassazione Penale, Ordinanza n. 08988/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello all'esito di giudizio abbreviato per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della continuazione. In sostanza contestava la ricostruzione del giudice di merito, sostenendo che le condotte avrebbero dovuto essere valutate diversamente ai fini dell'art. 81 c.p. e chiedendo una rilettura delle emergenze probatorie. La sentenza impugnata aveva invece affermato che si trattava di due condotte distinte: da un lato la cessione a terzi di 1.778,90 grammi di hashish per Euro 9.000, dall'altro la detenzione di un ulteriore quantitativo di hashish pari a circa 1.400 grammi, ritenendo autonoma e anteriore quest'ultima condotta rispetto alla prima.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano di fatto dirette a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa lettura delle risultanze già esaminate e motivate dai giudici di merito, senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali. Ha quindi confermato indirettamente la ricostruzione della Corte d'appello sulla autonomia delle due condotte e, conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato con riferimento alla disciplina della continuazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a ritenere inammissibili le doglianze che contestavano la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza di condotte autonome.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per il reato di detenzione/cessione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità, oggetto della sentenza impugnata.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità e con il rilievo di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che mirino esclusivamente a una rivalutazione del merito o a una diversa lettura delle prove, se non viene dedotto uno specifico travisamento di emergenze processuali.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione sulla continuazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre contestazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito ha individuato condotte di reato distinte e autonome sulla base di plurimi elementi fattuali, il ricorso che si limiti a contestare la ricostruzione senza specifiche critiche è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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