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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7453/2022 del 08/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia della Riscossione notificò a Kappa Costruzioni una cartella esattoriale per euro 166.948,69 derivante da sentenza della Commissione tributaria centrale relativa a pretesi maggiori imponibili riconosciuti nei confronti della società Nuova Edilizia s.r.l. (incorporata in Kappa). Kappa eccepì l'inesistenza del titolo e la carenza di legittimazione passiva del concessionario poiché la cartella era riferita alla società estinta Nuova Edilizia; denunciò difetti di notifica, decadenza dell'Ufficio, violazioni costituzionali e processuali. In primo grado il ricorso fu accolto e l'iscrizione a ruolo annullata; in grado d'appello l'impugnazione dell'Agenzia fu dichiarata inammissibile dalla Commissione regionale perché ritenne che per effetto della fusione l'incorporante non potesse essere destinataria della pretesa. L'Agenzia delle Entrate ricorse in Cassazione chiedendo la riforma di tale decisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che, secondo l'art. 2504-bis cod. civ. nella versione ratione temporis applicabile, la fusione per incorporazione determina l'estinzione della società incorporata e il subingresso a titolo universale della società incorporante in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli tributari e processuali. Pertanto la notifica della cartella alla società incorporante (Kappa) era legittima e la pretesa poteva essere rivolta a quest'ultima. Per questo motivo la sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata alla stessa Commissione, in diversa composizione, per nuovo esame. Il secondo motivo relativo alla presunta pregiudizialità del giudizio è stato dichiarato assorbito (e in ogni caso superato da successivi sviluppi processuali). Sono state inoltre disposte le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2504-bis cod. civ.

    testo ratione temporis vigente prima della modifica del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6

    La fusione per incorporazione provoca l'estinzione della società incorporata e il trasferimento universale di tutti i rapporti giuridici (attivi e passivi) alla società incorporante, la quale è dunque legittimata passiva e tenuta alle obbligazioni fiscali dell'incorporata

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    Consente l'inclusione in ruolo di somme riferite a periodi anteriori all'estinzione della società incorporata; la Corte conferma che l'accertamento relativo a redditi prodotti prima dell'incorporazione può essere fatto valere nei confronti dell'incorporante

  • art. 156 cod. proc. civ.

    Richiamata dalla ricorrente in relazione alla possibile convalida della notifica per raggiungimento dello scopo; la Corte comunque fonda la decisione sul principio di successione previsto dall'art. 2504-bis, per cui la regolarità formale della notifica non esime dalla legittimazione dell'incorporante

  • art. 160 cod. proc. civ.

    Richiamato in tema di notifiche dell'atto presupposto; la Corte ha esaminato la questione ma ha ritenuto prevalente l'effetto della successione per incorporazione sulla legittimazione passiva

  • art. 295 cod. proc. civ.

    Invocato dalla ricorrente per lamentare omissione di sospensione per presunta pregiudizialità; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito e comunque superato dagli eventi processuali successivi

Massime di principio

  • In caso di fusione per incorporazione la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici dell'incorporata: pertanto può essere destinataria di cartelle esattoriali relative a periodi anteriori all'incorporazione e risponde delle obbligazioni tributarie dell'incorporata
  • Un difetto formale di notifica non necessariamente preclude l'operare della riscossione se sussiste la successione universale: tuttavia è opportuno verificare tempi e modalità della fusione (data di perfezionamento e pubblicità) rispetto alla notifica
  • Se esistono giudizi collegati (pregiudizialità) va valutato se il giudizio successivo debba essere sospeso; ma l'intervenuta definizione dei giudizi collegati può rendere superflua la questione
  • In contenziosi tributari con fusioni è fondamentale verificare la versione normativa applicabile all'epoca (testo ratione temporis) per determinare gli effetti dell'operazione societaria sui rapporti tributari
  • Per difendersi efficacemente, la società incorporante deve contestare tempestivamente l'esistenza e la regolarità del titolo esecutivo, fornire prova della data e degli effetti della fusione e, se del caso, proporre i rimedi processuali opportuni (impugnazioni, eccezioni di legittimazione/passiva)

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