Cassazione Civile, Ordinanza n. 12499/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento sintetico ai fini Irpef per l'anno d'imposta 2008, fondato sul redditometro, recuperando a tassazione un maggior imponibile. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP di Ragusa, che aveva rigettato il ricorso. In appello, la CTR Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per asserita carenza di specifici motivi, ritenendo che l'atto di appello non contenesse censure idonee a confrontarsi con la motivazione di primo grado. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi entrambi centrati sulla violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992: con il primo ha denunciato error in procedendo e violazione della norma processuale per avere la CTR dichiarato l'inammissibilità dell'appello; con il secondo ha riproposto la medesima censura sotto il profilo della violazione di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha affermato che, nel processo tributario, la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente; è sufficiente una chiara e univoca, anche sommaria, esposizione della domanda di gravame e delle ragioni della doglianza, potendo gli elementi di specificità ricavarsi anche dall'atto nel suo complesso e dalla mera riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado. Ha quindi ritenuto errata la CTR nel dichiarare inammissibile l'appello, anche perché dal testo trascritto emergevano ulteriori censure articolate, riferimenti a documenti e produzioni nuove. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la specificità dei motivi di appello non richiede una rigorosa e analitica confutazione puntuale di tutte le ragioni della sentenza di primo grado; è sufficiente una esposizione chiara e univoca, anche sommaria, delle ragioni dell'impugnazione, da valutarsi anche nel complesso dell'atto, con interpretazione restrittiva della sanzione di inammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro per denunciare l'error in procedendo relativo alla declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato per dedurre la violazione di legge sul requisito di specificità dei motivi di appello.
La disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia va interpretata restrittivamente; ciò giustifica una lettura non formalistica del requisito di specificità dell'appello tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello va interpretato secondo un criterio non formalistico: è ammissibile quando dall'atto emerga in modo chiaro e univoco la volontà di contestare la decisione di primo grado, anche se le censure sono esposte in forma sintetica o mediante richiamo alle difese già svolte.
- La sanzione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di appello, prevista dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, ha natura eccezionale e deve essere applicata restrittivamente.
- Non è necessario che l'appellante sviluppi una confutazione analitica e separata di ogni argomento del primo giudice, essendo sufficiente che l'atto, considerato nel suo complesso, consenta di individuare le ragioni della doglianza e la richiesta di riesame nel merito.
- Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno e mira al riesame della causa nel merito, non a un controllo limitato a vizi specifici della sentenza di primo grado.
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