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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18709/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di arma o munizioni in violazione della disciplina speciale. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo, in sostanza, che non fosse stata adeguatamente valorizzata la minima offensività della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza fosse meramente reiterativa di un motivo di appello e che non si confrontasse specificamente con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva valorizzato le concrete modalità del fatto e la comprovata consuetudine del condannato con reati contro il patrimonio commessi a fini di lucro. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975

    Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; il testo non specifica oltre il contenuto materiale della condotta, ma indica il titolo di reato contestato.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede un giudizio sulla tenuità dell'offesa fondato sui criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti i parametri possibili.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    È il parametro di riferimento per valutare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione di rigetto resa dal giudice di merito, è inammissibile.
  • Ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., il giudizio sulla particolare tenuità dell'offesa va svolto alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; non è necessario esaminare tutti gli indici astrattamente rilevanti, essendo sufficiente dare conto di quelli concretamente decisivi.
  • La valutazione di non particolare tenuità può legittimamente fondarsi non solo sulle modalità della condotta, ma anche su elementi sintomatici della personalità e della concreta offensività del fatto, ove richiamati in modo coerente e non illogico dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina, oltre alla condanna alle spese, l'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende secondo il regime processuale vigente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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