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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32031/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 28/09/2021 che aveva confermato la condanna per importazione di 7,0565 g di Fentanyl (art. 110 c.p. e art. 73, comma 1, DPR 309/1990), revocando però il sequestro del telefono e del computer e la pena accessoria. I motivi di ricorso sono: (1) inosservanza/erronea applicazione dell'art. 603 c.p.p. e vizio motivazionale per non aver acquisito la copia autentica della consulenza tecnica di parte depositata in Procura il 23/12/2019, che la Corte d'Appello aveva ritenuto necessario acquisire; (2) errata e contraddittoria motivazione nell'escludere destinazione ad uso personale e la lieve entità del fatto senza valutare la consulenza tecnica di difesa; (3) violazione dell'art. 73, comma 7, DPR 309/1990 e vizio di motivazione nel rigetto della circostanza attenuante della collaborazione, nonché violazione degli artt. 62-bis, 133 e 163 c.p. per non aver concesso il minimo della pena e l'estensione massima delle attenuanti generiche, basandosi su esiti del RIS invece che sulla consulenza della difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato l'effettiva esistenza e acquisizione della consulenza tecnica di parte nel fascicolo (mancata prova tramite trascrizione o allegazione del documento con timbro di deposito), violando il principio di autosufficienza del ricorso; ciò ha reso irrilevanti le censure relative all'omesso esercizio dei poteri officiosi (art. 603 c.p.p.). Sulle questioni di merito la Cassazione ha confermato la logica dei giudici di merito: esclusione della destinazione ad uso personale e della lieve entità del fatto fondata sull'elevato numero di dosi ricavabili (circa 5.460), sul rinvenimento di un bilancino e di liquidi per diluizione e sulla non occasionalità dell'attività. Quanto alla circostanza attenuante della collaborazione (art. 73, comma 7), la Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede che la collaborazione produca risultati concreti e utili per interrompere il circuito di distribuzione; i giudici di merito hanno valutato che ciò non si era verificato. Sulla determinazione della pena la Corte ha rilevato che la pena inflitta è stata già ridotta e non è sindacabile in questa sede. Per l'inammissibilità del ricorso sono state compensate le spese con condanna dell'appellante al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8 D.L. 137/2020

    Richiamato per la definizione del ricorso (procedura di definizione del ricorso ex art. 23 comma 8).

  • art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione invocati (inosservanza norme di procedura, vizio di motivazione e travisamento della prova); utilizzata per inquadrare i motivi dedotti dall'impugnante.

  • art. 603 c.p.p.

    Riferito al potere del giudice di appello di acquisire d'ufficio elementi di prova; la Cassazione ha ritenuto irrilevante la censura sull'omessa acquisizione perché il ricorrente non ha provato l'esistenza/acquisizione del documento invocato.

  • art. 85 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sulle pene accessorie prevista per delitti in materia di stupefacenti; la Corte d'Appello aveva revocato la pena accessoria e la Cassazione non ha alterato tale decisione.

  • art. 73, comma 1 e comma 7, d.P.R. n. 309/1990

    Art. 73 comma 1: delitto di importazione/possesso di stupefacenti; comma 7: disciplina della circostanza attenuante della collaborazione/ravvedimento operoso. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la collaborazione è rilevante solo se produce risultati concreti ed utili per l'attività investigativa e l'interruzione del circuito criminale.

  • art. 110 c.p.

    Concorso di persone nel reato; usato per inquadrare la responsabilità penale dell'imputato in concorso con altri.

  • artt. 62-bis, 133 e 163 c.p.

    Norme rilevanti in materia di recidiva (62-bis), determinazione del trattamento sanzionatorio (133) e sospensione condizionale della pena (163). La Cassazione ha ritenuto non contestabile in questa sede la valutazione del giudice di merito sulla pena applicata.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per contestare che un giudice di merito non abbia acquisito o valutato un documento determinante è necessario che il ricorrente dimostri l'effettiva esistenza e la presenza del documento nel fascicolo (allegandolo o trascrivendone integralmente il contenuto), altrimenti la censura sarà inammissibile per carenza di "autosufficienza" del ricorso.
  • La Cassazione non è sede di rinnovazione del giudizio di merito: i giudici di legittimità non rivalutano direttamente i fatti quando la censura riguarda valutazioni probatorie basate su elementi concreti (es. numero di dosi ricavabili, strumenti per il confezionamento).
  • La circostanza attenuante della collaborazione ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 richiede che la collaborazione porti a risultati concreti e utili per le indagini e per l'interruzione dell'attività criminosa; la mera indicazione di nomi o elementi che non producono esiti investigativi significativi non è sufficiente.
  • Se la pena inflitta è al di sotto della media edittale o prossima al minimo, non è necessario che il giudice fornisca una motivazione ultra-dettagliata sulla congruità se ha già richiamato i criteri di cui all'art. 133 c.p.; ciò rende più difficile il sindacato della Cassazione sulla determinazione della pena.
  • Quando si invocano errori di travisamento della prova, il ricorrente deve: (a) indicare esattamente l'atto omesso o travisato; (b) spiegare quale dato probatorio concreto emerge da quell'atto e perché è incompatibile con la decisione impugnata; (c) provare l'effettiva esistenza dell'atto; (d) mostrare come ciò compromette in modo decisivo la motivazione della sentenza.

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