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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18529/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di appalto relativo alla manutenzione di uno stabilimento balneare. La società appaltatrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di somme asseritamente dovute per la manutenzione dell'esercizio 2007/2008. La società committente proponeva opposizione sostenendo di non dovere nulla, anche per effetto di una compensazione con propri crediti fondati su numerose fatture e su un documento che, a suo dire, attestava un saldo contabile concordato e una ricognizione di debito/quietanza. Il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto. In appello, però, la Corte territoriale riteneva non provata l'esistenza e l'esatta quantificazione dei crediti opposti in compensazione, escludeva la possibilità di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per difetto di finalità non esplorative e valorizzava l'ambiguità delle prove testimoniali. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato un documento sottoscritto da entrambe le parti con saldo 2008 pari a euro 656,94, che secondo la ricorrente riguardava proprio il periodo in contestazione; 2) violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., sostenendo che quel documento integrasse una ricognizione di debito/riconoscimento di minor debito e che quindi non gravasse sulla ricorrente l'onere di provare il credito compensato; 3) violazione degli artt. 1199, 2733, 2735 c.c. e 116 c.p.c., per avere la Corte escluso che una fattura emessa dalla resistente e sottoscritta dal suo amministratore avesse valore di quietanza attestante l'avvenuto pagamento di altre fatture poste a base del monitorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché formulati in modo non autosufficiente: la ricorrente richiamava un documento asseritamente decisivo ma non ne trascriveva il contenuto nel ricorso, impedendo alla Corte di valutarne la decisività; inoltre, il documento risultava comunque già scrutinato dal giudice di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la quietanza di cui all'art. 1199 c.c. presuppone un pagamento in senso tecnico e, nel caso concreto, non era chiarito che il documento invocato avesse quella natura né dove la questione fosse stata specificamente sollevata nei gradi di merito. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna della ricorrente alle spese e con il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un documento è deducibile solo se il documento, oggetto di discussione tra le parti, sia decisivo al punto da privare di fondamento la ratio decidendi.

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: occorre esporre i fatti e indicare specificamente, anche trascrivendoli, gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, pena l'inammissibilità.

  • art. 1988 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere il valore confessoriamente vincolante del documento, ma la Corte non ne accoglie la tesi per difetto di autosufficienza e di dimostrata rilevanza del documento.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte conferma che la prova del credito dedotto in compensazione resta a carico di chi la invoca, in mancanza di un titolo idoneo e chiaramente allegato.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione non può essere disposto con finalità meramente esplorative.

  • art. 1199 c.c.

    La quietanza riguarda l'ipotesi di pagamento dell'obbligazione e non è automaticamente riferibile ad altri modi di estinzione del debito.

  • art. 2733 c.c.

    È richiamato nel motivo relativo alla natura confessoria del documento, ma non conduce all'accoglimento della censura.

  • art. 2735 c.c.

    È richiamato nel motivo relativo alla natura confessoria del documento, ma non conduce all'accoglimento della censura.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione del documento è respinta, non emergendo un vizio di valutazione delle prove idoneo a fondare la cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omesso esame di un documento decisivo richiede che il ricorrente ne indichi con precisione il contenuto e spieghi perché esso sia idoneo a scardinare la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Il principio di autosufficienza impone che il ricorso riporti o almeno trascriva i passaggi essenziali degli atti e documenti su cui si fonda, non essendo sufficiente un mero richiamo per relationem a un allegato.
  • La prova del credito opposto in compensazione grava sulla parte che la invoca, salvo che esista un riconoscimento chiaro e idoneo a mutare il regime probatorio; se il documento è ambiguo o non adeguatamente riportato in ricorso, la censura non può essere esaminata utilmente.
  • La quietanza ex art. 1199 c.c. presuppone un pagamento e non può essere automaticamente estesa a documenti che attestino in modo non univoco altre vicende estintive o contabili.
  • L'ordine di esibizione documentale non può essere utilizzato come strumento esplorativo per supplire alla carenza probatoria della parte richiedente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoCompensazioneProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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