Cassazione Civile, Ordinanza n. 19350/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato l'opposizione contro il decreto di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio. La revoca era stata ritenuta giustificata dal Tribunale per effetto della richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. formulata dal difensore della parte. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e dell'art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002, per lesione del diritto di difesa e illegittimità della revoca; 2) violazione dell'art. 93 c.p.c. e delle norme del d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che la domanda di distrazione non integra rinuncia implicita al patrocinio e che il difensore non può disporre del diritto della parte al beneficio; 3) violazione degli artt. 158 c.p.c., 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011, per avere il Tribunale deciso l'opposizione in composizione collegiale anziché monocratica.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati sia i primi due motivi, esaminati congiuntamente, sia il terzo motivo. Ha affermato che la domanda di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio, perché gratuito patrocinio e distrazione hanno diversa finalità e diverso piano di operatività; il difensore non ha potere di disporre del diritto sostanziale della parte all'assistenza dello Stato. Ha inoltre ribadito che la revoca del patrocinio è consentita soltanto nei casi tipizzati dall'art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale non suscettibile di applicazione analogica. Quanto al terzo motivo, la Corte ha affermato che l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 spetta alla competenza funzionale di un giudice monocratico e che la decisione del tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice. Perciò ha cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Paola in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Richiamato a sostegno della doglianza sulla violazione del diritto di difesa e dell'eguaglianza nell'accesso alla tutela giudiziaria.
art. 24 Cost.
Richiamato a tutela dell'effettività del diritto di difesa della parte non abbiente.
La richiesta di distrazione delle spese del difensore non equivale a rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato.
art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002
La revoca del patrocinio è possibile solo nelle ipotesi tipizzate dalla norma, che ha carattere eccezionale e non è applicabile analogicamente.
La pronuncia dell'opposizione da parte di un collegio, invece che del giudice monocratico competente, integra nullità per vizio di costituzione del giudice.
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
L'opposizione ai provvedimenti sul patrocinio a spese dello Stato è devoluta alla competenza funzionale del giudice monocratico del tribunale o della corte d'appello competente.
Non ha modificato il riparto di competenza tale da attribuire la decisione dell'opposizione al collegio.
Indicato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Indicato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- La proposizione dell'istanza di distrazione delle spese da parte del difensore non comporta, di per sé, rinuncia del beneficiario al patrocinio a spese dello Stato.
- Il difensore non è legittimato a disporre del diritto sostanziale della parte all'assistenza pubblica per le spese processuali; la rinuncia al beneficio può provenire solo dal titolare dello stesso.
- La revoca del patrocinio a spese dello Stato è consentita soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, che ha natura eccezionale e non può essere estesa in via analogica.
- L'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 deve essere decisa da un giudice monocratico; la decisione resa da un collegio è nulla per vizio di costituzione del giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19341/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19342/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19343/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19344/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19345/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19346/2022 del 16/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →