Cassazione Civile, Ordinanza n. 18570/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di restituzione di un contributo di solidarietà trattenuto dalla cassa previdenziale su un trattamento pensionistico già in godimento da un dottore commercialista in quiescenza. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda del pensionato, poi deceduto, e il processo era stato riassunto nei confronti dell'erede. La Corte d'appello aveva confermato che il contributo non era dovuto, richiamando il consolidato orientamento di legittimità. La cassa ricorrente ha impugnato per cassazione denunciando plurime violazioni normative: D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato con l'art. 22 del regolamento della cassa del 2008; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3 e 38 Cost. Sosteneva la legittimità del contributo di solidarietà e la sua compatibilità con l'obiettivo di equilibrio di bilancio e stabilità della gestione previdenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atti regolamentari o provvedimenti interni, un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate secondo i criteri applicabili, perché una simile trattenuta non incide sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico ma integra un prelievo patrimoniale riservato alla legge. È stato quindi ribadito il rispetto del principio del pro rata e la riconducibilità del prelievo nell'ambito dell'art. 23 Cost. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2
non attribuisce alle casse previdenziali privatizzate il potere di introdurre contributi di solidarietà su trattamenti già determinati, se ciò comporta un prelievo patrimoniale riservato al legislatore
art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008
non può legittimare un contributo di solidarietà in contrasto con il principio del pro rata e con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
richiamata come parte del quadro normativo che non consente alla cassa di incidere retroattivamente sui trattamenti già maturati
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763
richiamata a sostegno del quadro normativo previdenziale, ma non idonea a fondare il potere di imporre il contributo contestato
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488
richiamata nel dibattito sulla legittimità dei prelievi di solidarietà, ma la Corte ribadisce che tali prelievi, se incidenti su pensioni già determinate, sono prestazioni patrimoniali imposte riservate alla legge
L. n. 201 del 2011, art. 24
richiamata nel motivo di ricorso, ma non modifica il principio per cui la cassa non può istituire autonomamente il contributo
artt. 3 e 38 Cost.
invocati dal ricorrente; la Corte conferma però che la disciplina del contributo non può essere adottata in via regolamentare dall'ente previdenziale
art. 23 Cost.
il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, che può essere introdotta solo dalla legge
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
comporta l'obbligo per la parte ricorrente del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con fonti regolamentari o atti interni, prelievi di solidarietà su pensioni già liquidate se tali prelievi non incidono sui criteri di calcolo del trattamento, ma operano come trattenute autonome.
- Il principio del pro rata impedisce interventi successivi che riducano ex post il trattamento pensionistico già determinato secondo la disciplina applicabile al momento del perfezionamento del diritto.
- Un contributo di solidarietà su prestazioni pensionistiche già maturate, quando non costituisca un criterio di quantificazione della pensione ma un prelievo autonomo, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost. e richiede una base legale primaria.
- La finalità di assicurare l'equilibrio di bilancio o la stabilità della gestione non basta, di per sé, a fondare il potere della cassa di imporre unilateralmente un prelievo patrimoniale sui trattamenti in godimento.
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