Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28519/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

I ricorrenti avevano proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. contro un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma di denaro. In sede di merito sostenevano che la notificazione del decreto fosse nulla o addirittura inesistente: per uno di essi perché eseguita in luogo diverso dalla residenza anagrafica e con consegna rifiutata da una persona priva di legame con il destinatario; per l'altro perché non avrebbe mai ricevuto l'avviso di deposito né la raccomandata informativa. Denunciavano inoltre che la conoscenza dell'atto avvenuta aliunde non potesse sanare vizi così gravi della notificazione. Con il ricorso per cassazione lamentavano violazione ed errata applicazione degli artt. 140 e 650 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto inammissibile l'opposizione tardiva e posto a loro carico un onere probatorio incompatibile con l'assunto dell'inesistenza della notifica; deducevano anche di avere chiesto prove testimoniali per dimostrare sia i vizi della notificazione sia il momento effettivo di conoscenza del decreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero eccentriche rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata, perché miravano a confutare in astratto la nullità/inesistenza della notificazione senza misurarsi con la vera ragione del rigetto, cioè la mancata dimostrazione della tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e quindi della tempestività dell'opposizione tardiva. La Corte ha inoltre rilevato la mancata specifica indicazione degli atti processuali rilevanti ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. È stata esclusa la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; poste le spese a carico dei ricorrenti e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    disciplina la notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto; nel caso, la Corte valorizza l'attestazione dell'ufficiale giudiziario e la mancata prova specifica dei dedotti vizi.

  • art. 650 c.p.c.

    l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo è ammissibile solo se l'ingiunto dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto; non basta allegare la sola nullità della notifica.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare la tempestiva o intempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo grava sull'opponente che propone opposizione tardiva.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui le censure si fondano; la sua omissione comporta inammissibilità delle doglianze.

  • art. 96 c.p.c.

    la mera inammissibilità del ricorso non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo richiede la prova non solo del vizio della notificazione, ma soprattutto del fatto che, per effetto di quel vizio, l'ingiunto non abbia acquisito tempestivamente conoscenza del decreto entro il termine utile per opporsi.
  • Chi propone opposizione tardiva sopporta l'onere di dimostrare il momento in cui ha avuto conoscenza del decreto, poiché da tale dato dipende la verifica della tempestività dell'opposizione.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e si limiti a riproporre censure già esaminate o comunque non decisive rispetto alla decisione.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente quanto agli atti e documenti richiamati: l'omessa indicazione specifica degli atti processuali rilevanti impedisce il sindacato di legittimità sulle censure formulate.
  • La mera declaratoria di inammissibilità del ricorso non determina automaticamente la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.