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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02351/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Due soggetti committenti avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall'impresa esecutrice per il pagamento del saldo residuo di lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di un immobile di loro proprietà. Essi sostenevano di avere già pagato quanto dovuto, anzi di avere versato somme eccedenti il dovuto, e chiedevano anche la restituzione degli importi asseritamente indebitamente pagati e il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio era emerso il coinvolgimento di un professionista che, pur non essendo socio formale della società appaltatrice, aveva seguito i lavori e secondo gli opponenti era il reale gestore dell'impresa; nei suoi confronti era stata proposta domanda personale, poi rigettata in primo grado. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, aveva invece riconosciuto il credito residuo dell'impresa, ritenendo provato il prezzo concordato per i lavori sulla base di un preventivo della stessa impresa, dell'andamento dei rapporti tra le parti, della documentazione relativa all'entità delle opere e dei pagamenti effettuati. Con il ricorso per cassazione i committenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova nell'opposizione a decreto ingiuntivo e per avere la Corte d'appello valorizzato elementi che, a loro dire, non avrebbero dimostrato il credito; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 246 c.p.c., assumendo l'incapacità a testimoniare del professionista coinvolto per i suoi rapporti familiari ed economici con la società; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e travisamento della prova, lamentando che la Corte territoriale avesse attribuito rilievo a dichiarazioni e documenti senza considerare la pretesa incapacità del teste e senza riconoscere che il preventivo valorizzato non sarebbe stato accettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la doglianza non riguardava una reale violazione dell'art. 2697 c.c., ma contestava la valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre rilevato che la sentenza d'appello era sorretta da motivazione esistente e coerente. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte carente di specificità, perché non indicava quando e come fosse stata sollevata l'eccezione di incapacità del teste, e comunque infondato, poiché la decisione di merito non si fondava in modo decisivo sulle dichiarazioni del professionista, ma su plurimi elementi documentali, in particolare sul preventivo dell'impresa appaltatrice ritenuto accettato per fatti concludenti. Anche il terzo motivo è stato respinto: il denunciato travisamento della prova era in realtà una contestazione della lettura e valutazione delle risultanze istruttorie, non un errore percettivo rimediabile in cassazione come vizio denunciato. La Corte ha condannato i ricorrenti, inoltre, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La norma è violata solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si limita a valutare diversamente gli elementi di prova e ad attribuire maggiore forza di convincimento ad alcune risultanze rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa delle prove e la scelta di quelle ritenute più convincenti rientrano nei poteri del giudice di merito e non integrano, di per sé, violazione dell'art. 2697 c.c.

  • art. 246 c.p.c.

    La nullità derivante dall'incapacità a testimoniare è una nullità relativa, da eccepirsi tempestivamente dopo l'assunzione della prova e da riproporsi nelle fasi successive, altrimenti si sana.

  • art. 157 c.p.c.

    La nullità relativa della testimonianza resa da soggetto incapace si sana se non tempestivamente eccepita secondo le modalità prescritte.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione occorre indicare specificamente dove e quando sia stata proposta l'eccezione relativa alla nullità della prova testimoniale, altrimenti la doglianza è inidonea.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che la censura riguardasse in realtà il merito della valutazione probatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per dedurre nullità della sentenza e vizi processuali, ma la Corte ha escluso i denunciati vizi per difetto di specificità e infondatezza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato richiamato per lamentare travisamento del fatto, ma la Corte ha osservato che le censure miravano solo a contestare la valutazione delle prove, non un errore percettivo decisivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Non risulta violato quando il giudice utilizza e valuta il materiale probatorio acquisito secondo il proprio prudente apprezzamento; la censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, ove consista in un vero errore percettivo sul fatto probatorio, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata adottata in conformità alla proposta di definizione anticipata del consigliere delegato.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1284 c.c.

    La Corte d'appello aveva riconosciuto sul credito residuo anche gli interessi legali ex art. 1284 c.c.; il punto non è stato rimesso in discussione in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dichiarato il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice individua erroneamente la parte gravata dell'onere della prova; non sussiste quando la censura riguarda la sola valutazione comparativa e l'apprezzamento degli elementi istruttori.
  • In cassazione non è consentito trasformare una critica alla motivazione o alla lettura delle prove in una denuncia di violazione di legge, se in realtà si chiede una nuova valutazione del merito.
  • L'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. ha natura di nullità relativa e deve essere sollevata tempestivamente, altrimenti resta sanata; nel giudizio di legittimità va inoltre indicato in modo puntuale dove e quando sia stata proposta.
  • Il travisamento della prova è deducibile come vizio processuale o di motivazione solo se si traduce in un errore percettivo sul fatto probatorio; se invece riguarda la diversa lettura di risultanze controverse, la censura è inammissibilmente diretta contro il merito.
  • In presenza di una motivazione coerente fondata su plurimi elementi documentali, non può essere accolta la doglianza che pretenda di isolare un singolo elemento probatorio per sovvertire l'esito della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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