Cassazione Penale, Sentenza n. 9209/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizi di motivazione relativi all'accertamento ex art. 274 c.p.p.: si censura la conferma della custodia cautelare per presunto pericolo di reiterazione (recidiva) ritenuto dal riesame, denunciando la mancata attualità delle esigenze cautelari a causa dell'ampio lasso di tempo tra i fatti (principalmente 2018) e la decisione cautelare, l'assenza di elementi nuovi che colleghino l'indagato al sodalizio e la disponibilità dell'imputato a misure meno afflittive (es. braccialetto elettronico o arresti domiciliari). La difesa sostiene inoltre che l'ordinanza si sia limitata a recepire l'ordinanza genetica senza adeguata argomentazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame che ha applicato la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/90 (traffico di stupefacenti), ha argomentato la sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione sulla base di elementi oggettivi e soggettivi (ruolo nell'organizzazione, ripetute condotte nel tempo, rapporti con altri gruppi, uso di arma), e ha escluso che il mero decorso del tempo o la giovane età bastino a superare la presunzione; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma procedurale richiamata per il trattamento cartolare del ricorso (procedura di trattazione semplificata della cassazione)
art. 274, cod. proc. pen.
Rinvio all'accertamento delle esigenze cautelari; la censura difensiva verteva sulla motivazione ex art. 274 relativa all'attualità del pericolo di recidiva
Stabilisce la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati (tra cui quelli di cui all'art. 74 DPR 309/90); la Corte conferma che tale presunzione prevale sulla norma generale di cui all'art. 274 c.p.p. e non è vinta dal solo decorso del tempo, salvo prova contraria fondata su elementi specifici
art. 74 DPR 309/90 (Testo Unico Stupefacenti)
Reato-soglia che attiva la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p.; nella fattispecie i reati di narcotraffico e detenzione a fini di spaccio sono stati ritenuti tali da giustificare la presunzione
art. 51, co. 3-bis, cod. proc. pen.
Richiamato nel collegamento normativo con l'art. 74 DPR 309/90 per gli effetti cautelari; conferma il quadro normativo che rende applicabile la presunzione relativa
Richiamato come riferimento ai parametri sintomatici (circostanze personali e sociali) che il giudice deve valutare sincreticamente per la prognosi di pericolosità
art. 273, comma 3, c.p.p.
Citato nel testo (probabilmente in riferimento alle presunzioni cautelari): la motivazione evidenzia la prevalenza della presunzione speciale sui principi generali; nella motivazione si utilizza quale richiamo alla giurisprudenza sulla presunzione relativa (nota che in più punti il riferimento normativo predominante è l'art. 275, comma 3)
Massime di principio
- Per i reati indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (es. traffico di stupefacenti ex art. 74 DPR 309/90) sussiste una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere: il semplice decorso del tempo non la vince automaticamente
- La valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione ha natura prognostica: il giudice deve valutare congiuntamente elementi oggettivi (modalità, ripetizione, gravità, contesto organizzato, uso di armi) e soggettivi (ruolo nell'organizzazione, condotta di vita, precedenti) per motivare la misura
- Per superare la presunzione relativa è necessario produrre elementi specifici e concreti che dimostrino che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive; mere allegazioni generiche o dati temporali isolati sono insufficienti
- La proposta di misure alternative (braccialetto elettronico, arresti domiciliari) deve essere supportata da prove concrete della loro adeguatezza a prevenire i rischi cautelari; la mera disponibilità dell'indagato non è di per sé idonea a modificare la valutazione
- I giudizi di merito sulla rilevanza di fatti come il trasferimento di residenza o la giovane età sono in gran parte insindacabili in Cassazione se si tratta di valutazioni di fatto e di sintesi probatoria; in sede di legittimità è necessario un motivo specifico e non generico per contestare la motivazione
- In procedimenti cautelari, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se la critica è generica o non si confronta puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato
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