Cassazione Civile, Ordinanza n. 2485/2022 del 27/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coniuge beneficiaria)
La controversia
Nel procedimento di modifica delle condizioni di una separazione consensuale omologata, il Tribunale di Roma, con provvedimento del 20 ottobre 2015, aveva ridotto l’assegno di mantenimento a carico del marito. Accogliendo il reclamo della moglie, la Corte d’appello di Roma, con ordinanza depositata il 19 dicembre 2016, ha invece rigettato integralmente la domanda di revisione: ha ritenuto non provato un peggioramento delle condizioni economiche del marito né un miglioramento di quelle della moglie. Ha valorizzato, tra l’altro, gli ingenti accrediti e addebiti risultanti dagli estratti conto del marito, i versamenti di notevole ammontare di provenienza non chiarita, le spese con carta di credito incompatibili con i redditi dichiarati e la mancata produzione dei bilanci societari anteriori a quelli indicati come negativi. Il marito ha proposto due motivi di ricorso. Con il primo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha denunciato l’omesso esame della propria qualità di socio di minoranza e della conseguente impossibilità di controllare le società partecipate, circostanze che, a suo dire, avrebbero inciso sulla ricostruzione della contrazione dei redditi. Con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 9 della L. n. 898/1970, sostenendo che, ai fini della revisione, dovesse considerarsi anche l’autosufficienza economica della moglie e la funzione assistenziale e solidale dell’assegno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il primo è inammissibile perché la qualità di socio di minoranza non era decisiva rispetto agli ulteriori e articolati elementi valorizzati dalla Corte d’appello per escludere la prova del peggioramento economico; inoltre, il ricorso non si confrontava con tali rilievi e mirava a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, formulando censure generiche e di merito. Il secondo è inammissibile perché invocava criteri propri dell’assegno divorzile, mentre per l’assegno di mantenimento in sede di separazione rileva il tenore di vita goduto durante il matrimonio; la revisione richiede una sopravvenuta modifica economica idonea ad alterare l’assetto patrimoniale stabilito dal precedente provvedimento e non consente una nuova valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno. La dedotta autosufficienza della moglie comportava, nel caso concreto, la richiesta di rivalutare presupposti già considerati, a fronte dell’accertamento di fatto della Corte d’appello secondo cui la situazione era rimasta immutata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. È stata disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
Con ordinanza depositata il 19.12.2016, la Corte d’Appello di Roma ha accolto il reclamo proposto da Mi.Ma. avverso il provvedimento del 20.10.2015 del Tribunale di Roma che, nel procedimento di modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata promosso dal coniuge M.A., aveva ridotto l’importo dell’assegno di mantenimento posto a carico di quest’ultimo.
La norma individua il procedimento di modifica delle condizioni della separazione nel cui ambito era stata proposta la domanda di revisione dell’assegno; la Corte di cassazione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Va osservato che se è pur vero che la Corte di Appello, nelle proprie valutazioni non si è soffermata sulla qualità di socio di minoranza del ricorrente, tuttavia tale profilo non riguarda certo un punto decisivo della controversia.
L’omesso esame di un fatto è rilevante ai fini del motivo di ricorso solo se il fatto omesso è decisivo per la controversia; la mancata considerazione della qualità di socio di minoranza non era decisiva alla luce degli ulteriori elementi posti a fondamento della decisione.
Premesso che il ricorrente invoca principi affermati da questa Corte in tema di assegno divorzile, applicandosi per l’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione il diverso criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, va rilevato che è orientamento consolidato di questa Corte che il provvedimento di revisione di tale assegno postula non soltanto l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei coniugi, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo.
La disciplina richiamata dal ricorrente in materia di assegno divorzile non può essere trasposta all’assegno di mantenimento in sede di separazione, per il quale opera il criterio del tenore di vita matrimoniale. La revisione presuppone una modifica economica sopravvenuta che sia idonea ad alterare l’assetto patrimoniale definito dal precedente provvedimento.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Massime di principio
- La revisione dell’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione richiede una modifica sopravvenuta delle condizioni economiche dei coniugi che sia idonea a incidere sull’assetto patrimoniale definito dal precedente provvedimento; non è consentito rinnovare la valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni già considerate.
- Nel giudizio di revisione dell’assegno di mantenimento in sede di separazione, il criterio di riferimento è il tenore di vita goduto durante il matrimonio, e non possono essere applicati automaticamente i principi elaborati per l’assegno divorzile.
- La censura per omesso esame di un fatto è inammissibile quando il fatto dedotto non è decisivo rispetto agli altri elementi motivazionali che sorreggono la decisione; è inoltre generica la censura che non si confronta con tali elementi e si limita a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti.
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