Cassazione Civile, Ordinanza n. 09146/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di liquidazione e rettifica dell’imposta di successione con cui l’Ufficio aveva attribuito a beni immobili e aree dichiarate in successione un valore maggiore rispetto a quello dichiarato, facendo riferimento a criteri estimativi comparativi e a una relazione tecnica di stima. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’atto per difetto di motivazione, ritenuto conseguente alla mancata allegazione degli atti richiamati. In appello la CTR ha riformato la decisione, ritenendo sufficiente la motivazione dell’avviso perché fondato anche sulla relazione tecnica allegata. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: con il secondo ha denunciato violazione del d.lgs. 346/1990, art. 35, comma 2-bis, sostenendo che la CTR avrebbe potuto riformare la sentenza solo dopo aver verificato che nella relazione tecnica fossero riprodotti i contenuti essenziali di tutti gli atti comparativi richiamati; con il terzo ha dedotto nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, assumendo che la CTR non avesse spiegato adeguatamente perché l’atto fosse motivato nonostante l’omessa allegazione degli atti richiamati; con il primo ha lamentato omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., su una specifica eccezione relativa alla determinazione del valore delle aree, che egli sosteneva non edificabili per vincolo paesaggistico, mentre l’Ufficio le aveva considerate edificabili.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo e il terzo motivo, ritenendo infondate le censure sulla motivazione dell’avviso: la motivazione è stata considerata sufficiente perché basata su una relazione tecnica allegata all’atto e perché, in materia di rettifica del valore, l’obbligo motivazionale è assolto con l’enunciazione del criterio astratto utilizzato, mentre la prova dei presupposti fattuali e le contestazioni sul merito della stima rilevano nella successiva fase contenziosa. Ha invece accolto il primo motivo, rilevando che la CTR, pur riformando la decisione di primo grado, non aveva esaminato la distinta eccezione del contribuente relativa all’erronea qualificazione edificatoria delle aree e al vincolo paesaggistico impeditivo dell’edificabilità; tale questione, non esaminata dal primo giudice, era stata ritualmente riproposta in appello e non poteva ritenersi assorbita. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 34, comma 3
Il valore dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari è determinato dall'ufficio...
La norma consente la rettifica del valore sulla base di trasferimenti comparabili, del reddito capitalizzato e di altri elementi di valutazione, tra i quali può rientrare una stima tecnica dell’Agenzia del territorio.
d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 35, comma 2-bis
È richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la comparazione richiederebbe la verifica del contenuto essenziale degli atti richiamati; la Corte non accoglie questa impostazione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
È richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la Corte esclude che la motivazione della CTR rientri nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 111 Cost.
La Corte ribadisce che il vizio di motivazione è censurabile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente riproposte; la sua violazione è ravvisata per l’omesso esame della specifica eccezione sull’edificabilità delle aree.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo con cui si denuncia violazione di legge sostanziale, qui dedotto in relazione alla disciplina della motivazione della rettifica tributaria.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo con cui si deduce nullità della sentenza per error in procedendo, qui per motivazione apparente e per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul nuovo perimetro del vizio motivazionale, limitato alle anomalie costituzionalmente rilevanti.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
È la riforma che ha ristretto il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.
art. 12 preleggi
Viene richiamato come canone ermeneutico per interpretare la riforma del vizio motivazionale in senso restrittivo.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56
Le eccezioni non esaminate dal primo giudice devono essere semplicemente riproposte in appello; non si considerano assorbite se fondate su elementi diversi da quelli decisi.
Massime di principio
- In materia di rettifica del valore dei beni ai fini dell’imposta di successione, l’avviso è sufficientemente motivato quando espone il criterio astratto utilizzato e si fonda su una stima tecnica allegata, mentre la verifica dei presupposti fattuali della rettifica si sposta nella fase contenziosa, ove l’Amministrazione deve provare il fondamento concreto del maggior valore e il contribuente può opporre elementi contrari.
- La motivazione apparente è denunciabile in cassazione solo quando il provvedimento sia privo, in tutto o in parte essenziale, dell’apparato argomentativo o presenti anomalie tali da impedire la comprensione della ratio decidendi; non basta un difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
- Il giudice d’appello che riformi una sentenza di primo grado deve esaminare anche le eccezioni ritualmente riproposte che non siano state oggetto di alcun esame nel precedente grado, specie quando esse siano autonome rispetto al diverso profilo accolto in primo grado e non possano dirsi assorbite.
- L’omessa pronuncia ricorre quando il giudice non si confronta con una specifica questione decisiva introdotta o riproposta dalla parte e dotata di autonomia rispetto alle altre rationes della decisione; il controllo di legittimità può colpire tale omissione anche se il giudice abbia affrontato altri profili della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09121/2026 del 11/04/2026
- ordinanza_civile · 11 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09122/2026 del 11/04/2026
- ordinanza_civile · 11 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09123/2026 del 11/04/2026
- ordinanza_civile · 11 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09124/2026 del 11/04/2026
- ordinanza_civile · 11 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09125/2026 del 11/04/2026
- ordinanza_civile · 11 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09126/2026 del 11/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →