Cassazione Civile, Ordinanza n. 38486/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da un avvocato avverso il provvedimento con cui il Tribunale aveva liquidato il compenso spettantegli per l'attività di difesa d'ufficio prestata in favore di un soggetto coinvolto in un procedimento penale. In particolare, il professionista contestava che, nel determinare il compenso, fossero state liquidate in misura forfetaria e inferiore al dovuto le spese sostenute per il tentativo di recupero del credito nei confronti della cliente, attività che egli assumeva necessaria per poter poi richiedere il pagamento all'Erario. Con l'unico motivo di ricorso deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 116 del D.P.R. n. 115 del 2002, del D.M. n. 55 del 2014, degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., sostenendo, da un lato, che le spese di recupero credito dovevano essere rimborsate integralmente dallo Stato e, dall'altro, che il Tribunale aveva liquidato importi inferiori ai minimi tariffari inderogabili, richiamando specifici conteggi di fase per un totale maggiore rispetto a quanto riconosciuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo profilo del motivo, perché il ricorrente non aveva allegato in modo autosufficiente l'esistenza di un vincolo di giudicato che impedisse una nuova liquidazione autonoma del compenso, ma ha accolto il secondo profilo, ritenendo erronea la liquidazione forfetaria e inferiore ai minimi tariffari. Ha quindi cassato il provvedimento impugnato limitatamente alla censura accolta e ha rinviato la causa al Tribunale di Parma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato nel procedimento di definizione camerale e nella proposta del relatore.
artt. 82 e 116 del D.P.R. n. 115 del 2002
Individuano il fondamento normativo della liquidazione del compenso del difensore d'ufficio e del rimborso delle spese necessarie al recupero del credito professionale.
Costituisce la base tariffaria per la liquidazione dei compensi professionali.
Le modifiche da esso apportate rendono inderogabili i minimi tariffari applicabili alla liquidazione.
È richiamato come norma sulla liquidazione delle spese processuali.
È richiamato a sostegno del principio di adeguatezza del compenso professionale.
È evocato dal ricorrente in relazione all'erroneità dell'importo liquidato, ma la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione decisoria.
Massime di principio
- In tema di difesa d'ufficio, il ricorso al procedimento monitorio per il recupero del credito professionale è un passaggio necessario ai fini della successiva liquidazione a carico dell'Erario; i costi sopportati per tale attività possono quindi rientrare tra quelli rimborsabili.
- Il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore non produce, se non opposto, giudicato nei confronti dello Stato; esso vale soltanto come fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito.
- In assenza di un vincolo di giudicato, il giudice competente può procedere a una nuova e autonoma liquidazione del compenso, che costituisce il titolo di pagamento nei confronti dell'Erario.
- La censura di legittimità che presupponga l'esistenza di un giudicato esterno deve essere specificamente allegata e dimostrata, altrimenti è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La liquidazione del compenso professionale non può essere effettuata in misura inferiore ai minimi tariffari applicabili, quando questi risultino inderogabili alla luce della disciplina vigente.
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