Cassazione Civile, Ordinanza n. 03430/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due investitori avevano convenuto in giudizio l'intermediario chiedendo, in relazione all'acquisto nel 2001 di obbligazioni Cirio emesse in Lussemburgo e poi finite in default, l'accertamento della nullità per difetto di forma del contratto quadro di intermediazione; in subordine, la risoluzione per inadempimento o l'annullamento del contratto di intermediazione; nonché il risarcimento del danno e la restituzione delle somme versate per l'acquisto dei titoli, oltre interessi. Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 23 t.u.f. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la consegna della copia del contratto quadro dovesse essere provata dalla banca e non potesse desumersi dalla mancata contestazione; 2) violazione dell'art. 28 reg. Consob n. 11522/1998, assumendo che la consegna del documento sui rischi generali dell'investimento richiedesse prova documentale specifica; 3) violazione dell'art. 29 reg. Consob n. 11522/1998, contestando l'esclusione dell'inadeguatezza dell'investimento e, in sostanza, chiedendo una rivalutazione della vicenda anche sotto il profilo degli obblighi informativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: quanto al contratto quadro, ha affermato che la non contestazione della consegna della copia contrattuale rende superflua la prova del fatto pacifico, operando la relevatio ab onere probandi ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; quanto al documento sui rischi generali, ha valorizzato la dichiarazione specificamente sottoscritta dagli investitori nel contratto, avente valore confessoria della preventiva consegna. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, da un lato, introduceva in cassazione una questione nuova sugli obblighi informativi non trattata nei gradi di merito e, dall'altro, mirava a una rivalutazione del giudizio di fatto sull'adeguatezza dell'operazione, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario"
la forma scritta del contratto quadro è soddisfatta dalla redazione scritta e dalla consegna di una copia al cliente; è sufficiente la sola firma dell'investitore, potendo il consenso dell'intermediario risultare da comportamenti concludenti
è richiamato dal ricorrente per sostenere la ripartizione dell'onere probatorio sulla consegna del contratto, ma la Corte esclude la doglianza perché la non contestazione rende superflua la prova del fatto pacifico
"i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita"
la non contestazione della consegna del contratto produce l'effetto di rendere il fatto pacifico e di esonerare dalla prova la parte che lo allega
art. 28 reg. Consob n. 11522/1998
l'obbligo di consegna del documento sui rischi generali dell'investimento può essere dimostrato anche mediante dichiarazione dell'investitore specificamente sottoscritta, avente valore confessorio
art. 29 reg. Consob n. 11522/1998
la censura sull'inadeguatezza dell'operazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti; in cassazione non è consentito introdurre nuove questioni né rivalutare il merito dell'accertamento sulla adeguatezza
Massime di principio
- Nel contratto quadro per servizi di investimento la forma scritta richiesta dalla normativa è rispettata quando il contratto è redatto per iscritto, ne è consegnata una copia al cliente e l'investitore lo sottoscrive, senza che sia necessaria la firma dell'intermediario se il suo consenso è desumibile per facta concludentia.
- La mancata contestazione della consegna di un documento contrattuale o informativo rende il fatto pacifico e opera come esonero dall'onere della prova; il giudice può porre quel fatto a base della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
- Gli obblighi informativi dell'intermediario possono essere provati anche tramite dichiarazioni sottoscritte dal cliente, quando abbiano contenuto confessori della preventiva consegna del documento informativo.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che comportino accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito, né può chiedersi una rivalutazione dell'adeguatezza dell'investimento sotto il profilo fattuale.
- La violazione di legge presuppone l'erronea interpretazione della norma, mentre la contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta attiene al merito e non è censurabile come falsa applicazione di legge in cassazione.
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