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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25036/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un accordo commerciale di diffusione e distribuzione di pneumatici tra una società produttrice e una società diffusore, con durata annuale e rinnovo tacito, nel quale il diffusore si impegnava a promuovere e distribuire i prodotti del gruppo e il produttore a sostenerne l’attività commerciale. In corso di rapporto, il produttore contestava al diffusore una rete di associati troppo limitata, inseriva un ulteriore diffusore in una zona già assegnata, sospendeva alcuni ordini per superamento del plafond di credito e, successivamente, comunicava il recesso. Il diffusore promuoveva azioni per far accertare l’inadempimento della controparte, ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, nonché per contestare il recesso e ottenere ulteriori danni; il produttore, a sua volta, agiva per il pagamento delle forniture e il diffusore proponeva opposizione al decreto ingiuntivo eccependo in compensazione un proprio credito risarcitorio. In appello, dopo la dichiarazione di fallimento del diffusore, la corte territoriale accoglieva l’impugnazione del produttore e rigettava tutte le domande del fallimento. Con il ricorso per cassazione il fallimento deduceva: 1) omesso/erroneo esame delle prove, violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c., nonché dell’art. 2729 c.c., sostenendo che la corte d’appello avesse trascurato la prova dell’accettazione degli ordini e del blocco delle forniture e avesse mal valutato esclusiva, morosità e legittimità della condotta della controparte; 2) omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. sulle domande risarcitorie d’appello, in quanto la corte non avrebbe esaminato le censure sulla quantificazione del danno dopo avere rigettato la pretesa risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che gli ordini del diffusore potevano valere come mere proposte contrattuali non perfezionatesi senza accettazione e che il giudice di merito aveva correttamente effettuato una valutazione comparativa dei contrapposti inadempimenti, considerando la morosità pregressa del diffusore, l’assenza di un obbligo della produttrice di garantire forniture in quantitativi determinati, il rifiuto informatico degli ordini e la mancanza di un diritto di esclusiva. Ha inoltre qualificato come generiche e sostanzialmente rivolte a ottenere un nuovo esame del merito le ulteriori censure sulle prove e sull’esclusiva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, mirando soltanto a evitare il giudicato sul rigetto delle domande risarcitorie, era privo di autonomo contenuto. Il fallimento è stato quindi condannato alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di omesso/erroneo esame delle risultanze probatorie è stata ritenuta inidonea a scalfire la motivazione di merito, anche perché formulata in modo fattualmente valutativo.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è stato ravvisato un vizio nella valutazione delle prove da parte del giudice di merito, poiché la doglianza mirava a un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse correttamente applicato le regole sull’onere della prova nell’accertare l’assenza di prova dell’inadempimento imputato alla resistente.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni valorizzate dal giudice di merito sono state considerate sorrette da adeguata valutazione complessiva degli elementi di fatto, non meramente soggettive.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Le censure sono state ricondotte ai vizi di violazione di legge e omesso esame, ma giudicate in parte inammissibili e in parte infondate perché dirette a rivalutare il merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile perché priva di autonomo contenuto decisorio e diretta solo a evitare il giudicato sul rigetto delle domande risarcitorie.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per quantificare l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o di omesso esame, quando la censura miri in sostanza a un riesame del merito.
  • Nelle controversie relative a rapporti contrattuali sinallagmatici, il giudice di merito può e deve valutare comparativamente i contrapposti inadempimenti, considerando la loro incidenza sull’equilibrio economico del contratto e sulla proporzionalità rispetto alla funzione del rapporto.
  • Gli ordini commerciali possono integrare mera proposta contrattuale e, in assenza di accettazione, non determinano di per sé il perfezionamento del singolo contratto di fornitura.
  • La deduzione di omessa pronuncia è inammissibile quando la censura non individua una domanda o un capo autonomo effettivamente trascurato, ma mira soltanto a impedire il passaggio in giudicato della statuizione già resa.
  • L’assenza di un diritto di esclusiva e la presenza di morosità pregressa possono legittimare, in una valutazione complessiva, il rifiuto di dare esecuzione a determinati ordini e incidere sulla fondatezza della pretesa risarcitoria del contraente inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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