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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01214/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società proprietaria di un immobile aveva chiesto il risarcimento dei danni lamentando infiltrazioni riconducibili ad opere fatte eseguire dall'amministrazione comunale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova sia del nesso tra le infiltrazioni e il Comune, sia dell'an debeatur e del quantum dei danni. La società aveva proposto appello deducendo la contraddittorietà della decisione di primo grado per non avere ammesso i mezzi istruttori richiesti, in particolare la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'entità dei danni. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe impropriamente anticipato valutazioni di merito in un provvedimento di natura solo processuale; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che i giudici di merito avessero omesso di considerare le richieste istruttorie, con violazione del diritto alla prova e del principio di riparto dell'onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, la tardività del ricorso perché proposto oltre il termine breve di 60 giorni decorrente dalla comunicazione/notificazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello. Ha inoltre osservato che il ricorso era comunque indirizzato contro l'ordinanza della Corte d'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., mentre le censure formulate non investivano vizi propri di tale ordinanza, ma contestazioni attinenti al merito e alla decisione di primo grado. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità dell'impugnazione, senza provvedere sulle spese per mancata costituzione dell'intimato, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    L'ordinanza di inammissibilità dell'appello può essere pronunciata quando l'impugnazione non abbia ragionevole probabilità di essere accolta.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di ordinanza di inammissibilità dell'appello, il ricorso per cassazione va proposto contro la sentenza di primo grado; l'ordinanza non è autonomamente ricorribile per il merito, salvo i vizi propri processuali.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine per il ricorso per cassazione, nel caso considerato, è quello breve di 60 giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Consente la deduzione del vizio di violazione di legge, ma le censure devono essere correttamente indirizzate al provvedimento impugnabile.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione del principio di valutazione delle prove dedotte e del diritto alla prova.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova sui fatti costitutivi della domanda risarcitoria.

  • art. 111 Cost.

    L'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. non è ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost. per questioni di merito, difettando il carattere di definitività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Quando l'appello è dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., il termine per ricorrere per cassazione avverso la sentenza di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza e coincide con il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.
  • L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. non è normalmente ricorribile per cassazione per vizi di merito della controversia, ma solo per i vizi propri del provvedimento concernenti la violazione della disciplina processuale che lo regola.
  • Se il ricorrente impugna l'ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. con doglianze che attengono al merito della decisione di primo grado, il ricorso è inammissibile perché rivolto al provvedimento sbagliato.
  • Nel giudizio risarcitorio, la parte che allega i danni e la loro riferibilità al convenuto deve offrire la prova dei fatti costitutivi della pretesa, inclusi nesso causale e consistenza del pregiudizio.
  • La mancata allegazione della data di comunicazione dell'ordinanza di appello può incidere sulla verifica della tempestività del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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