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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07844/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un soggetto era stato condannato in appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione per detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, in particolare hashish e marijuana. In cassazione ha proposto due censure: con la prima ha denunciato vizio di motivazione sostenendo che mancasse prova della finalità di spaccio; con la seconda ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e, in subordine, delle pene sostitutive. La Corte ha ritenuto che entrambe le doglianze mirassero a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità, ove la motivazione sia congrua e logicamente coerente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto immune da censure la motivazione della Corte territoriale sulla destinazione a spaccio della sostanza, desunta da plurimi indici fattuali: quantità complessiva idonea a circa 75 dosi, incompatibilità con l'uso personale, presenza di due bilancini di precisione, bustine con chiusura a pressione e tracce delle sostanze rinvenute. Quanto alla sospensione condizionale e alle pene sostitutive, ha giudicato adeguata la prognosi negativa formulata in base ai precedenti giudiziari e alle modalità della condotta, ritenute indice di stabile dedizione al traffico di stupefacenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    integra il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; la finalità di cessione può essere desunta da elementi fattuali univoci come quantità, strumenti di confezionamento e tipologia della sostanza

  • art. 163 c.p.

    la sospensione condizionale della pena presuppone una prognosi favorevole sulla futura astensione dal reato; tale prognosi può essere negata anche valorizzando precedenti giudiziari non definitivi e modalità della condotta

  • art. 133, comma 2, c.p.

    art. 133 capoverso n. 2 cod. pen.

    i precedenti giudiziari e gli elementi relativi alla capacità a delinquere possono fondare il giudizio prognostico negativo ai fini del trattamento sanzionatorio e dei benefici

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirino in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e alla ricostruzione del fatto, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
  • La destinazione a spaccio della sostanza stupefacente può essere legittimamente inferita da un quadro indiziario complessivo, valorizzando la quantità detenuta, la suddivisione potenziale in dosi, la presenza di strumenti di confezionamento e ogni altro elemento oggettivo incompatibile con l'uso personale.
  • Ai fini della sospensione condizionale della pena, l'assenza di precedenti penali definitivi non comporta automaticamente una prognosi favorevole: il giudice può desumere un giudizio negativo sulla futura astensione dal reato anche da precedenti giudiziari non irrevocabili e dalle concrete modalità della condotta.
  • La valutazione sulla concessione della sospensione condizionale della pena e delle pene sostitutive è correttamente negata quando gli elementi complessivi del fatto e della personalità dell'imputato rendano non affidabile una prognosi di non reiterazione criminosa.
  • Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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