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Sentenza

Sentenza del 03/09/2025 n. 24473 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il classamento catastale della struttura alberghiera e la determinazione della relativa rendita, con particolare riferimento al metodo di stima e al valore attribuito all'area. La sentenza di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso, applicando un deprezzamento del 35% anziché del 10% indicato dall'Ufficio; la CTR Campania, in sede di rinvio, aveva rigettato l'appello della società e confermato tale decisione. In Cassazione la società ha proposto nove motivi: ha denunciato motivazione mancante, apparente, contraddittoria o perplessa sul metodo di calcolo e sul valore dell'area; violazione dell'art. 28 del D.P.R. n. 1142/1949 e dei criteri sul costo di costruzione deprezzato; difetto di motivazione dell'avviso e sua asserita integrazione successiva in giudizio; errata rivalutazione della rendita; mancato esame del criterio comparativo e omessa risposta alle relative contestazioni. Ha inoltre chiesto il rinvio per tentare la conciliazione, dopo aver inviato un'istanza via PEC ricevuta il 21 maggio 2025.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto preliminarmente la richiesta di rinvio per conciliazione, poiché l'Ufficio non vi aveva aderito e la disciplina invocata è stata ritenuta applicabile soltanto ai giudizi instaurati dal 5 gennaio 2024, mentre la controversia era già pendente. Ha poi rigettato tutti i nove motivi. Le censure sulla motivazione sono infondate: la sentenza impugnata esponeva una ratio decidendi comprensibile e il dissenso sulla valutazione non integra, da solo, motivazione apparente o nullità. Il terzo motivo è stato ritenuto carente di autosufficienza, anche perché il passaggio attribuito alla CTR non risultava nella sentenza e non era chiarito se e quando la questione fosse stata sollevata. Il quinto motivo è stato giudicato non autosufficiente: la società non aveva riprodotto l'avviso né dimostrato un'integrazione postuma; il riferimento al coefficiente K era un elemento difensivo dell'Ufficio, mentre la CTR aveva giudicato inattendibile la consulenza di parte. Il settimo motivo è stato respinto perché la CTR aveva illustrato i passaggi di calcolo della rendita secondo la normativa applicabile e le contestazioni erano generiche. Anche l'ottavo e il nono motivo sono stati respinti: la decisione aveva confrontato i valori degli alberghi indicati dalla società (euro 219.680,00 per l'immobile in causa, rispetto a euro 274.612,00 e euro 175.570,22 per gli immobili di comparazione) e le doglianze miravano comunque a contestare valutazioni di fatto. La società è stata condannata a pagare all'Ufficio euro 5.500,00 per le spese del giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    in tema di accertamento catastale l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla correttezza del provvedimento di classamento o della modifica catastale, ove riguardi il rispetto dei criteri di valutazione determinati dalla P.A., integra una valutazione in fatto, censurabile in sede di legittimità esclusivamente nei limiti consentiti dall' art. 360 , comma 1, n. 5), c.p.c., oppure per motivazione assolutamente mancante o apparente

    La valutazione di merito sul rispetto dei criteri amministrativi di stima catastale non può essere riesaminata in Cassazione come se si trattasse di una nuova valutazione dei fatti. Può essere censurata nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo o quando la motivazione sia assolutamente mancante o apparente.

  • Art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    la riformulazione dell' art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall' art. 54 , D.L. 22 giugno 2012 n. 83 , conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134 , deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall' art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione

    La riforma ha ristretto il controllo della Cassazione sulla motivazione al minimo costituzionalmente necessario: non basta lamentare una motivazione insufficiente o non condivisibile; occorre una delle anomalie radicali riconosciute dalla giurisprudenza.

  • Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    ai sensi dell' art. 132 c.p.c., n. 4, il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla

    La sentenza è nulla per difetto di motivazione se manca qualsiasi argomentazione oppure se le argomentazioni sono tanto incongrue o contraddittorie da non permettere di individuare la ragione della decisione. Il semplice dissenso sulla sufficienza o correttezza del ragionamento non è sufficiente.

  • Artt. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    nelle motivazioni della sentenza impugnata sono spiegati analiticamente (alle pagg. 4 e 5) i passaggi per la determinazione della rendita conformemente alla normativa vigente ( artt. 27 , 28 , 29 e 30 D.P.R. n. 1142/1949 ), ricostruzione questa in alcun modo inficiata dalle generiche contestazioni di parte ricorrente.

    La determinazione della rendita catastale deve seguire i criteri previsti dal regolamento; nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto sufficiente l'applicazione illustrata dalla CTR e ha respinto contestazioni generiche, senza sostituire la propria valutazione di merito a quella dei giudici territoriali.

  • Art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

    deve essere disattesa l'istanza di rinvio formulata dalla società ricorrente in difetto di adesione da parte dell' Ufficio il quale ha chiarito che tale richiesta - ai sensi dell'art. 4, comma 2, Decreto riforme 30/12/2023 n. 220, riguardante la possibilità di conciliare controversie pendenti in Cassazione - si applica esclusivamente ai giudizi instaurati a decorrere dal giorno successivo al 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto di riforma.

    Secondo la decisione, la possibilità di conciliazione in Cassazione prevista dalla disposizione riguarda soltanto i giudizi instaurati dal 5 gennaio 2024; inoltre, nella fattispecie il rinvio non è stato concesso in mancanza dell'adesione dell'Ufficio.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie catastali, la valutazione sulla correttezza concreta dei criteri di stima è normalmente una questione di fatto. In Cassazione non basta proporre un metodo alternativo o contestare il risultato: occorre indicare un vizio ammissibile di legittimità, come l'omesso esame di un fatto decisivo o un'anomalia motivazionale radicale.
  • La motivazione è apparente solo quando non permette di comprendere la ragione della decisione o rende impossibile controllarne il percorso logico; non lo è soltanto perché è sintetica, non condivisa dalla parte o ritenuta insufficiente rispetto alle prove.
  • Chi denuncia in Cassazione una motivazione postuma dell'avviso o un'integrazione avvenuta in giudizio deve indicare e riprodurre gli atti pertinenti, mostrando in modo verificabile sia il contenuto originario dell'atto sia l'asserita integrazione. In difetto, la censura può essere dichiarata non autosufficiente.
  • Le contestazioni tecniche sul calcolo della rendita devono confrontarsi puntualmente con i passaggi e i criteri effettivamente adottati e spiegati dai giudici di merito; doglianze generiche non sono sufficienti a superare una ricostruzione motivata.
  • La richiesta di rinvio per conciliazione in Cassazione va verificata alla luce dell'ambito temporale della disciplina applicabile e delle condizioni richieste per il suo utilizzo; nel caso deciso, la norma è stata ritenuta applicabile soltanto ai giudizi instaurati dal 5 gennaio 2024 e il rinvio è stato escluso senza adesione dell'Ufficio.
  • Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese della parte soccombente e può determinare, se dovuto, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

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