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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17298/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

I proprietari di un fondo hanno agito per ottenere l'accertamento negativo dell'esistenza di una servitù di passaggio carrabile sul loro immobile. Il convenuto ha resistito chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'esistenza di un diritto di passaggio a favore del proprio fondo, deducendo in via principale un titolo negoziale, in subordine l'usucapione e, in via residuale, la costituzione di una servitù coattiva per parziale interclusione del fondo. In appello è stata confermata la tutela del convenuto, ma la Corte territoriale ha ritenuto che il diritto derivasse non dal titolo negoziale bensì dall'usucapione, valorizzando il protratto esercizio del passaggio. In cassazione i proprietari hanno dedotto, con il secondo motivo, violazione degli artt. 1141, 1146, 1061 e 2697 c.c., sostenendo che il passaggio era originariamente un diritto personale di godimento, estintosi con la morte della concedente, e che mancava un'interversione della detenzione in possesso utile ad usucapire una servitù. Con il terzo motivo hanno contestato anche l'apparenza della servitù e quindi l'usucapibilità; con il primo motivo hanno eccepito la tardività dell'eccezione di improcedibilità per mancata mediazione, ma poi vi hanno rinunciato. Il resistente ha proposto ricorso incidentale, censurando la motivazione della sentenza d'appello e l'interpretazione degli atti notarili del 1953 e 1957, sostenendo che la Corte avesse errato nel qualificare il rapporto come diritto personale e non come servitù prediale, oltre a dedurre vizi motivazionali e processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale per rinuncia, ha accolto il secondo motivo ritenendo errata la mancata applicazione dell'art. 1141, comma 2, c.c. e conseguentemente falsa l'applicazione dell'art. 1159 c.c., ha assorbito il terzo motivo, e ha rigettato integralmente il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 28/2010

    Richiamato solo nel primo motivo del ricorso principale, poi oggetto di rinuncia; nessuna statuizione nel merito.

  • art. 36 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo del ricorso principale, poi rinunciato; nessuna decisione sostanziale sul punto.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo del ricorso principale, poi rinunciato.

  • art. 1141 c.c.

    Chi ha iniziato come detentore non può acquistare il possesso se non mediante mutamento del titolo proveniente da terzo o per opposizione al possessore; l'interversione richiede atti esteriori inequivoci.

  • art. 1146 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo del ricorso principale in relazione alla successione nel possesso, ma la decisione si concentra sulla mancanza di interversione della detenzione.

  • art. 1061 c.c.

    Richiamato per contestare l'usucapione della servitù; il motivo assorbito sul punto ulteriore.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato tra le norme sulla ripartizione dell'onere della prova e nella critica alla prova dell'usucapione; non viene enunciato un principio autonomo distinto.

  • art. 1159 c.c.

    La Corte reputa falsa la sua applicazione in conseguenza dell'erronea configurazione dell'usucapione della servitù in assenza di interversione del possesso.

  • art. 1059 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo del ricorso principale, poi assorbito.

  • art. 1065 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo del ricorso principale, poi assorbito.

  • art. 1168 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo del ricorso principale, poi assorbito.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo del ricorso principale, poi assorbito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo del ricorso principale e nel ricorso incidentale; la Corte respinge le censure che miravano a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo del ricorso principale e nel ricorso incidentale; la Corte non accoglie la richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Nel ricorso incidentale è stata dedotta la nullità della sentenza per vizio di motivazione; la Corte ha escluso la denunciata contraddittorietà.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per censurare l'interpretazione degli atti negoziali; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse solo a una lettura alternativa del testo contrattuale.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale come parametro ermeneutico; non è stata accolta la diversa interpretazione proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.

  • art. 1-bis d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel collegamento al contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Quando il diritto di passaggio trae origine da una concessione personale e il titolare iniziale ha iniziato a utilizzare il bene come detentore, l'usucapione di una servitù richiede la prova di una successiva interversione della detenzione in possesso, manifestata da atti esteriori univoci e percepibili dal proprietario del fondo servente.
  • La mera protrazione nel tempo dell'uso del passaggio, o la valorizzazione indistinta di fatti anteriori e successivi alla cessazione del titolo personale, non basta a dimostrare l'interversione del possesso e quindi non consente l'acquisto per usucapione.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una ricostruzione alternativa dei fatti e degli atti negoziali, se la motivazione impugnata, nel suo complesso, consente di comprendere la qualificazione data al rapporto.
  • La censura di nullità per vizio motivazionale è infondata se la sentenza, letta unitariamente, esprime in modo comprensibile la ragione decisoria, anche quando presenti singoli refusi o passaggi non perfettamente lineari.
  • Le questioni non specificamente coltivate o sulle quali la parte rinunci in memoria restano estranee allo scrutinio di cassazione.
  • Laddove il motivo accolto travolga il presupposto logico della decisione sulle ulteriori censure, queste ultime possono essere dichiarate assorbite.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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